Sentenza del 23/12/2015 n. 25906 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Liguria, che aveva ridotto le riprese fiscali relative all'anno 1997. In particolare, ha contestato: l'errata applicazione della presunzione legale prevista per i prelevamenti bancari effettuati su un conto intestato a un socio, ritenuti non imponibili dalla CTR sulla base di una spiegazione generica; e l'illegittima applicazione di regimi diversi alle spese di pubblicità, distinguendo tra pubblicità televisiva, dedotta per quote costanti, e pubblicità classica, dedotta integralmente nell'esercizio di sostenimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che i prelevamenti da conti correnti riferibili al contribuente, inclusi quelli di soci e amministratori, siano assistiti da una presunzione legale di imputazione a ricavi, superabile solo mediante una prova analitica, riferita a ogni singola operazione, con indicazione del destinatario e della finalità della somma. La spiegazione relativa al parziale disinvestimento di fondi è stata giudicata generica e incompleta. La Corte ha inoltre stabilito che il contribuente può scegliere soltanto tra la deduzione integrale delle spese di pubblicità nell'esercizio di sostenimento e la deduzione in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi, senza possibilità di modificare o differenziare successivamente il criterio adottato. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, respingendo il ricorso introduttivo della società. La parte intimata è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Introduce una presunzione legale in materia di movimentazioni bancarie.
I prelevamenti e i versamenti effettuati su conti riferibili al contribuente, compresi quelli intestati a soci, amministratori o familiari, si presumono collegati a ricavi imponibili. Spetta al contribuente fornire una prova analitica dell'estraneità di ogni singola operazione all'attività imponibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
Prevede una presunzione analoga nell'ambito dell'accertamento IVA.
Le movimentazioni dei conti correnti possono essere utilizzate per presumere l'esistenza di operazioni imponibili, salvo prova specifica e documentata contraria da parte del contribuente.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 74 e 75, nella formulazione vigente ratione temporis
L'art. 74, comma 2, consentiva la deduzione integrale delle spese di pubblicità e propaganda nell'esercizio di sostenimento oppure la deduzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
La scelta tra deduzione immediata e deduzione pluriennale è alternativa, vincolante e non modificabile. Non è consentito applicare contemporaneamente criteri diversi a categorie di spese pubblicitarie appartenenti alla stessa disciplina.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato utilizzato dall'Agenzia per contestare l'interpretazione delle norme sulle movimentazioni bancarie e sulla deducibilità delle spese.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria utilizza movimentazioni bancarie riferibili al contribuente, al socio o all'amministratore, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singolo versamento o prelevamento, indicando documenti, destinatario, causale e finalità dell'operazione; una spiegazione generica o una mera dichiarazione di parte normalmente non è sufficiente.
- La presunzione bancaria non viene superata dimostrando soltanto l'origine astratta della somma: occorre provare anche la sua concreta destinazione e l'estraneità all'attività imponibile.
- Per le spese di pubblicità soggette alla disciplina dell'art. 74 T.U.I.R. vigente all'epoca, il contribuente deve scegliere un unico criterio di deduzione e mantenerlo per l'intero periodo di ripartizione; non può dedurre alcune spese integralmente e altre per quote costanti sulla base di una distinzione organizzativa o temporale non prevista dalla legge.
- In presenza di una presunzione legale, l'onere probatorio si sposta sul contribuente e il giudice deve verificare in modo puntuale la documentazione prodotta, non potendo accogliere una giustificazione soltanto perché plausibile o dichiarata dalla parte.
- Quando la cassazione rileva una violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente il merito della controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25866 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25881 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25882 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25887 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 25899 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 dic 2015Sentenza del 23/12/2015 n. 1477 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →