Sentenza del 23/01/2017 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Regolarità della mancata allegazione di relata con notifica a mezzo del servizio postale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata allegazione della relazione di notifica all'atto notificato a mezzo posta è stata qualificata come una mera irregolarità, non idonea a compromettere la validità della notificazione quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e lo abbia regolarmente impugnato. L'impugnazione dimostra infatti il raggiungimento dello scopo della notificazione e la piena conoscenza dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la regolarità della notificazione effettuata tramite il servizio postale, in particolare la mancata allegazione della relazione di notifica all'atto notificato. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, che tale omissione determinasse l'invalidità o l'inesistenza della notificazione.
Norme richiamate
Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali
Un vizio formale della notificazione non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto se la notificazione ha comunque consentito al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi tempestivamente.
Massime di principio
- La mancata allegazione della relata di notifica, di per sé, costituisce generalmente un'irregolarità formale e non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione.
- Se il destinatario impugna regolarmente l'atto, tale comportamento può dimostrare che la notificazione ha raggiunto il suo scopo, ossia portare l'atto a conoscenza dell'interessato.
- Per contestare efficacemente una notificazione non basta evidenziare un'omissione formale: occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o l'impossibilità di individuare con certezza l'atto notificato e la relativa decorrenza dei termini.
- La regolarità sostanziale della conoscenza dell'atto può prevalere su carenze documentali della procedura notificatoria, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione più grave o che manchino gli elementi essenziali della notificazione.
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