Cassazione Penale, Sentenza n. 17714/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Modena che lo ha dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale. Ha proposto due motivi: (1) censura sulla responsabilità e sull'elemento soggettivo del reato nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F.; sostiene che non sarebbe provata la disponibilità delle scritture da parte sua, che la società era sana fino al 2014 e che mancava il dolo specifico richiesto; contesta inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità; (2) censura per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che i precedenti sono lievi e datati, che ha collaborato nel processo (resoconti, interrogatorio, acquisizione di atti) e che ha mostrato segni di resipiscenza e abbandono dell'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per questo motivo, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, disponendo il rinvio al giudice che ha emesso la sentenza (non al giudice d'appello, poiché la pronuncia era inappellabile essendo stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità). Per il resto il ricorso è stato rigettato: è confermato il convincimento del Tribunale sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale (nella specie qualificata come sottrazione/distruzione delle scritture contabili con dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori) e sono rigettate le doglianze sull'elemento soggettivo e sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F. nella parte in cui non era specificamente motivata. La Corte ha inoltre chiarito che la revisione di merito dei fatti non è consentita in cassazione e ha richiamato i criteri di distinzione tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale.
Norme richiamate
art. 593 cod. proc. pen.
Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
La Corte interpreta l'art. 593 c.p.p. nella versione post riforma (d.lgs. n.150/2022) nel senso che le sentenze con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono inappellabili; pertanto il ricorso in cassazione è l'unico rimedio esperibile e, se annullamento è disposto, il rinvio va al giudice di primo grado.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui il vizio di motivazione e travisamento delle prove); la Corte verifica la correttezza dell'impugnazione nei limiti consentiti dalla giurisdizione di legittimità.
art. 216 legge fallimentare
Disciplina le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza distingue le due specie (sottrazione/distruzione/falsificazione c.d. 'specifica' e tenuta di contabilità tale da impedire la ricostruzione c.d. 'generale') e conferma che nel caso concreto si è trattato di bancarotta fraudolenta documentale 'specifica'.
art. 219 comma terzo legge fallimentare
Prevede la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. La Corte ricorda che tale attenuante va valutata in relazione al pregiudizio concreto subito dalla massa creditoria e alla incidenza delle condotte sul potere di azione dei creditori; nel caso di distruzione totale delle scritture, tale attenuante non può essere agevolmente riconosciuta salvo chiara e specifica prova di danno particolarmente esiguo.
art. 20-bis cod. pen.
Norma che disciplina le pene sostitutive (in particolare il lavoro di pubblica utilità). La Corte osserva che il lavoro di pubblica utilità è pena sostitutiva e non originaria della cornice edittale, motivo per cui la regola di inappellabilità di cui all'art. 593 non può essere letta come limitata alle sole ammende 'originarie'.
art. 595 cod. pen.
Richiamato nel ricorso ma ritenuto non pertinente dalla Corte; censura depurata dagli elementi non pertinenti.
articoli 217-224 legge fallimentare
Richiamati dalla Corte nella parte in cui afferma che la qualificazione di bancarotta fraudolenta documentale esclude automaticamente la riqualificazione nelle fattispecie disciplinate da tali articoli.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado applica la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la pronuncia è inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p. e il rimedio è il ricorso per cassazione; in caso di annullamento la Corte rinvia al giudice che ha emesso la sentenza.
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere la fattispecie 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta delle scritture) che richiede dolo specifico finalizzato a profitto o pregiudizio dei creditori, dalla fattispecie 'generale' (tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione) che può richiedere dolo meno qualificato; la qualificazione fatta dal giudice di merito, se adeguatamente motivata, è difficilmente sindacabile in cassazione.
- L'attenuante di cui all'art. 219 L.F. (danno di speciale tenuità) va valutata in rapporto all'effettivo pregiudizio alla massa creditoria e all'incidenza delle condotte sulle possibilità di azione dei creditori; la mera quantificazione numerica del danno non è sufficiente senza dimostrare che l'occorrenza dei fatti ha avuto rilevanza limitata per le azioni dei creditori.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere valutate e motivate in modo analitico: il giudice deve considerare e valorizzare elementi positivi quali collaborazione processuale, interrogatorio, abbandono dell'attività imprenditoriale, natura e gravità effettiva dei precedenti, non limitandosi a formule generiche (es. 'mancanza di resipiscenza') o al mero elenco di ostatività.
- In cassazione il sindacato è limitato alla verifica della motivazione e della corretta presa in considerazione degli elementi di fatto; non è consentito sostituire la valutazione del merito con una diversa rilettura del compendio probatorio salvo vizio motivazionale evidente.
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