Cassazione Penale, Sentenza n. 29221/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello con più motivi: 1) nullità del decreto di irreperibilità e, conseguentemente, della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 2) violazione dell'art. 483 c.p. pen., sostenendo l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata; 5) omissione nella conversione della pena detentiva in pena sostitutiva. In sintesi, il ricorrente contestava sia profili procedurali (notifiche, decreto di irreperibilità) sia profili di merito (insussistenza del reato, applicazione di 131-bis, quantificazione/convertibilità della pena, aggravanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto in quanto incompatibili con il tenore della sentenza impugnata (la Corte d'appello aveva infatti applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e quindi non aveva determinato la pena). Ha altresì ritenuto inammissibile il primo motivo (nullità del decreto di irreperibilità) e le relative doglianze tardive o generiche, osservando che le ricerche di notifica erano state effettuate nei luoghi previsti dall'art. 159 c.p.p. e che l'obbligo di ricerche all'estero sorge solo con notizia precisa del luogo di residenza all'estero (art. 169 c.p.p.). Tuttavia la Corte ha rilevato un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla contestazione della responsabilità dell'imputato: la Corte territoriale si era limitata a richiamare la motivazione del primo giudice senza spiegare perché la riteneva condivisibile, applicando poi comunque la causa di non punibilità. Per questo difetto di motivazione la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. La Corte di Cassazione ha inoltre verificato che il termine di prescrizione massimo, calcolato sulla base degli elementi della sentenza impugnata, scade il 16 marzo 2026, quindi la causa non è estinta per prescrizione al momento dell'annullamento.
Norme richiamate
articolo 483 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in punto di fatti costitutivi del reato; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale ma prende atto della doglianza del ricorrente relativa all'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi
articolo 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello l'ha applicata nella sentenza impugnata, motivo per cui alcuni motivi di cassazione che chiedevano l'applicazione di 131-bis o impugnavano conseguenze penali correlate sono stati ritenuti incongrui o inammissibili
articolo 415-bis cod. proc. pen.
Previsione dell'avviso di conclusione indagini o atti equivalenti; la nullità della relativa notifica è stata prospettata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità o per insufficiente deduzione sul punto
articolo 169 cod. proc. pen.
"notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero"
Secondo la Corte, l'obbligo di estendere le ricerche all'estero per l'emissione del decreto di irreperibilità sorge solo quando le ricerche nel territorio dello Stato consentono di individuare con precisione il luogo estero; in assenza di tale notizia, le ricerche effettuate nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p. sono sufficienti
articolo 159 cod. proc. pen.
Elenca i luoghi nei quali deve essere eseguita la notifica a mani proprie; la Corte ha ritenuto che le ricerche e i tentativi di notifica siano stati effettuati correttamente nei luoghi previsti da questa norma
Massime di principio
- Se il giudice d'appello applica una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) ma non fornisce autonoma e adeguata motivazione rispetto alle doglianze dell'imputato, la sentenza può essere annullata per difetto di motivazione e disposta la rinnovazione del giudizio
- Le ricerche e i tentativi di notifica all'estero non sono obbligatori per l'emissione del decreto di irreperibilità, salvo che le ricerche svolte in Italia non consentano di individuare con precisione la residenza o dimora all'estero (art. 169 c.p.p.)
- Le eccezioni procedurali rilevanti (ad es. stato detentivo al momento della notifica, omissione di atti di comunicazione all'amministrazione penitenziaria) devono essere specificamente dedotte e non possono essere sollevate tardivamente; diversamente sono inammissibili
- Quando la decisione di merito non determina la pena (per applicazione di una causa di non punibilità), risultano infondati e inammissibili i motivi che impugnano la determinazione della pena, la conversione o l'applicazione di aggravanti in termini sanzionatori
- Prima di proporre doglianze sulla correttezza delle notifiche, è opportuno documentare lo stato personale (es. detenzione) e indicare esattamente quali e dove sono stati i tentativi di ricerca, per evitare che la censura sia ritenuta generica o infondata
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