Sentenza n. 674/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della manifestazione di interesse all’acquisto dell’alloggio ERP occupato dalla ricorrente, adottato nell’ambito dell’avviso pubblico comunale di vendita
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata nel 2008 in via provvisoria e temporanea in un alloggio ERP ai sensi dell’art. 31 l.r. Calabria n. 32/1996 e poi titolare di un contratto di locazione stipulato nel 2009, aveva manifestato nel dicembre 2024 interesse ad acquistare l’immobile. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendola occupante senza titolo: l’assegnazione provvisoria sarebbe durata due anni, il contratto sarebbe scaduto e la ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di regolarizzazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione della normativa costituzionale, della l. n. 560/1993, della l.r. n. 32/1996, della l. n. 241/1990 e dell’avviso pubblico, oltre a travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, sproporzione, disparità di trattamento e lesione di affidamento e buona fede: ha sostenuto che il provvedimento di assegnazione non fissava un termine biennale, che il contratto prevedeva una durata quadriennale con rinnovi e che il Comune aveva tenuto condotte incompatibili con la cessazione del rapporto, anche accettando la rateizzazione e il saldo dei canoni. Con il secondo motivo ha contestato l’insufficienza della motivazione e la mancata valutazione della sua situazione individuale, non assimilabile a quella degli occupanti sine titulo, nonché l’affermazione di un annullamento o di una decadenza dell’assegnazione mai notificati. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia riguarda la partecipazione a una procedura pubblicistica di vendita avviata con avviso pubblico, e non la mera gestione o esecuzione del rapporto locatizio, sicché l’aspirante acquirente è titolare di interessi legittimi. Nel merito, ha accolto congiuntamente le censure, ritenendo erroneo il presupposto dell’occupazione abusiva. Sebbene l’art. 31, comma 3, l.r. n. 32/1996 preveda in via generale una durata massima biennale per le assegnazioni provvisorie, il provvedimento sindacale del 2008 non indicava tale limite e collegava la sistemazione al tempo necessario per definire le procedure relative all’immobile sgomberato. Il successivo contratto di locazione, stipulato circa ventidue mesi dopo l’assegnazione, stabiliva una durata di quattro anni e rinnovi per periodi uguali. Il Comune non aveva ritirato in autotutela l’assegnazione, dichiarato verificata la condizione che ne avrebbe determinato la cessazione, né attivato la risoluzione del contratto secondo le procedure di legge. Ne consegue che la ricorrente non risultava occupante abusiva e non era tenuta a presentare domanda di regolarizzazione. Il diniego è stato annullato. La sentenza dà atto che la domanda cautelare era già stata accolta con ordinanza non appellata; compensa le spese processuali e conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 31 l.r. Calabria n. 32/1996
l’art. 31 della l.r. n. 32 del 1996 prevede una riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, per l’assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero ed altri eventi ivi contemplati (comma 1), precisando che le assegnazioni provvisorie di detti alloggi non possono eccedere la durata di due anni (comma 3).
La norma contempla assegnazioni provvisorie per fronteggiare specifiche emergenze abitative e ne fissa in via generale la durata massima in due anni; nel caso concreto, tuttavia, quel limite non era stato tradotto nel provvedimento di assegnazione, che collegava la sistemazione al completamento delle procedure amministrative.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al diniego di partecipazione a una procedura pubblicistica di vendita di alloggi ERP, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo quando è contestato l’esercizio del potere nella procedura di acquisto; resta invece al giudice ordinario la controversia sulla mera gestione attuativa del rapporto locatizio.
- Il limite temporale massimo previsto in via generale per un’assegnazione provvisoria ERP non può essere assunto, senza considerare il contenuto del titolo concreto, quale prova automatica della cessazione dell’assegnazione e dell’abusività dell’occupazione, quando il provvedimento di assegnazione collega la sistemazione al completamento di procedure amministrative senza indicare quel limite.
- Quando il contratto accessivo all’assegnazione stabilisce una durata determinata e il rinnovo per periodi successivi, l’amministrazione non può fondare il diniego di partecipazione alla vendita dell’alloggio sulla cessazione del titolo senza accertare e dichiarare la cessazione dell’assegnazione o attivare la risoluzione del contratto secondo le procedure di legge.
- Se l’occupazione dell’alloggio ERP risulta sorretta da un provvedimento di assegnazione e dal relativo contratto, non può essere qualificata come abusiva per il solo decorso del termine biennale previsto in generale per le assegnazioni provvisorie; in assenza di abusività, non sussiste l’onere di presentare una domanda di regolarizzazione prevista per gli occupanti senza titolo.
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