Sentenza del 06/06/2018 n. 3760 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione della documentazione in appello - Legittimità - Produzione delle documentazione in copia - Legittimità - Conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario - Legittimità solo in presenza di titolo giudiziale definitivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava il preavviso di fermo relativo a crediti tributari e di altra natura, deducendo il difetto di motivazione, la decadenza e la prescrizione dei crediti, l'inesistenza o invalidità delle cartelle sottostanti e la nullità delle notifiche effettuate dall'agente della riscossione tramite posta. In appello contestava inoltre l'ammissibilità della documentazione prodotta da Equitalia Sud e la sua produzione in copia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello di Equitalia Sud, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992, nonché utilizzabili le copie non specificamente disconosciute. Ha inoltre giudicato valide le notifiche delle cartelle effettuate direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriore relata o di una seconda raccomandata in caso di consegna al portiere. È stata invece riconosciuta la prescrizione di cinque cartelle relative a tasse automobilistiche e tassa rifiuti, nonché di sanzioni e interessi riferiti ad altre tre cartelle. Il preavviso di fermo è stato quindi mantenuto solo per gli importi non prescritti e rideterminato in diminuzione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
La disposizione consente la produzione di documenti in appello.
La produzione documentale in secondo grado è legittima; la Corte costituzionale ne ha riconosciuto la compatibilità con la Costituzione quale scelta legislativa volta a temperare il sistema delle preclusioni probatorie.
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia degli originali se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità deve essere specifico e concreto. Un semplice sospetto o una contestazione generica non è sufficiente; il giudice può comunque accertare la conformità anche tramite altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Art. 26 d.P.R. 602/1973
La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica diretta tramite posta da parte dell'agente della riscossione costituisce una modalità alternativa e legittima. Si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica.
Art. 2953 c.c.
Prevede la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria quando il diritto è riconosciuto da una sentenza passata in giudicato.
La conversione del termine breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. La cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo e non una sentenza, non produce tale effetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario è normalmente possibile produrre documenti anche per la prima volta in appello, salvo specifiche preclusioni applicabili al caso concreto.
- La contestazione delle copie documentali deve indicare concretamente quali elementi risultano difformi; una contestazione generica non ne impedisce l'utilizzo.
- La notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento direttamente effettuata dall'agente della riscossione è, in linea generale, valida e non richiede una distinta relata.
- La notifica della cartella non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello decennale: tale effetto richiede una sentenza definitiva o altro titolo giudiziale irrevocabile.
- Per verificare la prescrizione occorre esaminare separatamente la natura di ciascun credito e tutti gli atti interruttivi validamente notificati al contribuente.
- Quando un preavviso di fermo comprende crediti prescritti e crediti ancora esigibili, l'atto può essere ridotto o rideterminato limitatamente agli importi non prescritti, anziché essere necessariamente annullato integralmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2018Sentenza del 06/06/2018 n. 54 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 6 giu 2018Sentenza del 06/06/2018 n. 395 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 giu 2018Sentenza del 06/06/2018 n. 584 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 giu 2018Sentenza del 06/06/2018 n. 1468 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 giu 2018Sentenza del 06/06/2018 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 6 giu 2018Sentenza del 06/06/2018 n. 1809 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →