Cassazione Penale, Ordinanza n. 36262/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato è stato condannato dal Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, e la condanna è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 15 gennaio 2026: sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa per la detenzione, sulla persona, di 55 grammi di marijuana suddivisi in due involucri, oltre a euro 305. Il primo giudice aveva ritenuto la sostanza destinata allo spaccio, anche in ragione delle 172 dosi medie singole ricavabili, del principio attivo pari a otto volte la quantità massima detenibile e del denaro posseduto, non ritenuto coerente con le spiegazioni fornite dall’imputato. Con l’unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso ha reiterato contestazioni già esaminate in appello senza formulare una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità, reiterativi di censure già disattese e privi di specifica critica alla motivazione d’appello. Ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti generiche era motivato: la marginalità sociale non giustificava la ricaduta nel reato, preceduta da quattro condanne per precedenti specifici; erano stati considerati anche il tentativo di disfarsi di parte della droga e di fuggire al controllo e le successive dichiarazioni giudicate inverosimili. La motivazione valorizzava elementi ostativi al beneficio e costituiva espressione di apprezzamento discrezionale non sindacabile in cassazione. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; l’importo della sanzione non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
L'art. 62-bis cod. pen., inoltre, non impone al giudice di merito di esaminare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti di prevalente rilievo e ostativi al beneficio.
Il giudice di merito non deve confutare singolarmente ogni deduzione difensiva sulla concessione delle attenuanti generiche, purché indichi gli elementi di prevalente rilievo che ostano al beneficio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quando non sia ravvisabile un’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche non discende dalla sola assenza di elementi negativi relativi alla personalità dell’imputato, ma richiede la presenza di elementi positivi; la loro mancanza può giustificarne il diniego.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva, se indica gli elementi ritenuti prevalenti e ostativi al beneficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche sulla sola assenza di elementi o circostanze favorevoli; l’apprezzamento discrezionale adeguatamente motivato non è sindacabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata: la mera reiterazione di censure già vagliate e disattese, senza critica puntuale alla motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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