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Circolare

Circolare numero 20 del 24-10-2008 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, sulla determinazione dell’imponibile contributivo del lavoro dipendente. In particolare, la soppressione della lettera b) dell’art. 51, comma 2, del TUIR comporta che alcune erogazioni liberali e sussidi, prima esclusi dalla base imponibile fiscale e contributiva, concorrano ora integralmente al reddito da assoggettare a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione.

Soppressione dell’esclusione contributiva per alcune erogazioni liberali e sussidi

Soppressione dell’esclusione contributiva per alcune erogazioni liberali e sussidi

La circolare, emanata a seguito del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, chiarisce l’impatto della modifica normativa sulla determinazione dell’imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale per i lavoratori dipendenti. Il testo precisa che, per effetto della soppressione di una specifica previsione del TUIR, alcune somme prima escluse dalla base imponibile devono ora essere considerate nel reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi.

Modifica normativa richiamata

L’intervento normativo riguarda l’art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). L’art. 2, comma 6, del D.L. n. 93/2008 dispone la soppressione della lettera b) del comma citato. La disposizione abrogata prevedeva l’esclusione dalla base imponibile, anche ai fini fiscali e contributivi, di alcune erogazioni liberali e di determinati sussidi riconosciuti dal datore di lavoro.

Conseguenze sulla contribuzione

La soppressione della lettera b) comporta che le somme ivi indicate concorrano integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente da assoggettare a prelievo previdenziale. La circolare sottolinea che l’assoggettamento avviene per l’intero importo e nel mese di effettiva corresponsione, in coerenza con il principio di armonizzazione tra base fiscale e base contributiva introdotto dal D.Lgs. n. 314/1997.

Somme interessate dalla nuova imponibilità

Devono quindi essere assoggettate a contribuzione:

  • le erogazioni liberali non superiori, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi;
  • i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
  • i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge n. 108/1996;
  • i sussidi corrisposti a dipendenti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991, convertito dalla legge n. 172/1992.

Decorrenza e contesto applicativo

Il decreto-legge n. 93/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La circolare si limita a fornire l’interpretazione applicativa della nuova disciplina ai fini previdenziali, senza introdurre ulteriori adempimenti o procedure specifiche.

Punti principali

Campo di applicazione e modifica normativa

L’art. 2, comma 6, del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, sopprime la lettera b) dell’art. 51, comma 2, del TUIR. La disposizione abrogata escludeva dalla base imponibile, anche ai fini contributivi, alcune erogazioni liberali e sussidi riconosciuti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti.

Effetti sulla base imponibile contributiva

A seguito della soppressione, le somme indicate devono essere incluse integralmente nel reddito di lavoro dipendente assoggettato a prelievo previdenziale. L’imponibilità opera per l’intero importo e nel mese in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte.

Tipologie di somme ora imponibili

Rientrano nella base imponibile contributiva: le erogazioni liberali non superiori a 258,23 euro nel periodo d’imposta, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; i sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge n. 108/1996 o ammessi alle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni da rifiuto di richieste estorsive ai sensi del D.L. n. 419/1991, convertito in legge n. 172/1992.

Testo integrale

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