R.R. Marche 2/2015
Definizione dei criteri per lindividuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Marche, i criteri per individuare e censire osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici, con requisiti di continuità dell’attività per almeno 40 anni e regole di trasmissione annuale degli elenchi da parte di Comuni e associazioni. Prevede documentazione obbligatoria, termini di aggiornamento, norme transitorie per la prima applicazione e per l’uso del logo "Locale storico delle Marche".
Criteri e censimento dei locali storici delle Marche
Criteri e censimento dei locali storici nelle Marche
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Marche, i criteri di individuazione e le modalità di censimento dei locali storici previsti dalla l.r. 5/2011. La disciplina riguarda osterie, taverne, locande e spacci di campagna storici, con regole specifiche su definizioni, requisiti di continuità, documentazione e aggiornamento degli elenchi.
Ambito applicativo e finalità
Il provvedimento attua la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 e definisce i criteri per riconoscere come storici i locali indicati dalla legge regionale, nonché le modalità per il loro censimento da parte dei soggetti territoriali interessati. La finalità è quella di consentire l’individuazione e la ricognizione di attività economiche tradizionali con continuità storica nel territorio marchigiano.
Definizioni dei locali considerati
Ai fini del regolamento sono definite le principali tipologie di locale:
- osteria: locale pubblico tradizionalmente destinato alla mescita di vino e alcolici, con eventuale modesto ristoro alimentare;
- taverna: locale pubblico rustico in cui si consumano cibo e bevande;
- locanda: struttura sia ristorativa sia ricettiva, con consumo di prodotti tipici locali e possibilità di alloggio turistico;
- bar: locale pubblico per il consumo, anche seduti, di liquori, bevande e cibi leggeri, con eventuali servizi accessori;
- spaccio di campagna: attività commerciale polifunzionale abbinata ad altri servizi di interesse della comunità locale.
Le interpretazioni successive precisano che la tipologia di osteria non comprende i bar; che la taverna deve presentare caratteristiche rustiche, cucina semplice e tipica, posti contenuti, prezzi modici e conduzione familiare; e che nello spaccio di campagna l’attività commerciale di vicinato deve essere prevalente rispetto agli altri servizi.
Requisiti per l’individuazione come locale storico
Per essere riconosciuti come locali storici, gli esercizi devono:
- essere sede della stessa tipologia originaria di vendita o somministrazione;
- aver mantenuto lo stesso tipo di gestione;
- aver trattato lo stesso genere merceologico;
- non aver trasferito la sede fisica;
- aver conservato le caratteristiche originarie identificative dell’attività.
Tali requisiti devono sussistere per almeno quaranta anni, anche non continuativi. La disciplina ammette alcune situazioni compatibili con la continuità storica, come l’alternanza di gestioni diverse, periodi di chiusura al pubblico, purché l’attività originaria sia stata svolta per almeno quarant’anni e riprenda prima della richiesta di riconoscimento, e variazioni dell’offerta solo se limitate ad ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti coerenti con il genere già trattato.
Non sono invece considerate rilevanti, ai fini del riconoscimento, l’eccellenza degli arredi, l’aspetto architettonico o l’originalità/tipicità delle merci.
Prova della continuità dell’attività
La continuità dell’attività nel medesimo locale, con mantenimento delle caratteristiche originarie di vendita o somministrazione, deve risultare da documentazione idonea oppure da dichiarazione rilasciata da:
- Comune;
- Camera di commercio;
- enti o associazioni pubbliche.
La sola dichiarazione del titolare non è sufficiente a provare la continuità. In caso di subentro in un’attività già riconosciuta come locale storico, per mantenere il requisito è necessario presentare una nuova domanda secondo tempi e modalità del regolamento attuativo.
Censimento e contenuto degli elenchi
Ai fini del censimento, i Comuni e le associazioni con finalità di tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale trasmettono alla struttura regionale competente in materia di commercio l’elenco dei locali storici presenti nel territorio. L’elenco deve contenere, per ciascun locale:
- dati anagrafici del titolare e, se disponibili, dei precedenti proprietari;
- denominazione del locale e descrizione analitica dell’attività;
- data della prima autorizzazione dell’attività storicamente significativa;
- connessioni con attività culturali, tecniche, produttive e turistiche;
- documentazione sulla continuità dell’attività per almeno quarant’anni;
- ulteriori dichiarazioni o attestazioni utili al riconoscimento.
A ciascun locale censito devono inoltre essere allegati:
- documentazione fotografica a colori di insegna, pertinenze e locali;
- elenco e descrizione di arredi e attrezzature con fotografie;
- planimetria dei locali e pertinenze, almeno in scala 1:50, o pianta catastale;
- atti o riferimenti ad atti di tutela o menzione specifica ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 42/2004;
- relazione illustrativa sulle caratteristiche, sull’evoluzione storica e sul grado di conservazione, con documentazione visiva, audiovisiva, cartacea e informatica.
Se la documentazione richiesta manca, l’elenco è irricevibile limitatamente ai locali cui la mancanza si riferisce.
Aggiornamento annuale dell’elenco regionale
L’elenco dei locali storici è soggetto ad aggiornamento annuale da parte dei Comuni e delle associazioni interessate. La trasmissione alla struttura regionale competente deve avvenire tra il 1° settembre e il 15 novembre, sia su supporto cartaceo sia informatico. Il mancato rispetto delle modalità o dei termini comporta l’irricevibilità degli aggiornamenti.
Per l’anno 2020 era previsto un termine speciale: aggiornamento e trasmissione potevano avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 4/2020, nel rispetto delle stesse modalità e condizioni di ricevibilità.
Regime transitorio di prima applicazione
In prima applicazione, Comuni e associazioni dovevano trasmettere l’elenco dei locali storici entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, su supporto informatico e cartaceo; il mancato rispetto del termine o delle modalità rendeva irricevibile l’elenco.
Non sussisteva l’obbligo di ritrasmettere la documentazione già integralmente trasmessa secondo il precedente regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6.
La Giunta regionale era inoltre chiamata a istituire l’elenco regionale dei locali storici e a definirne criteri e modalità di tenuta e aggiornamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la prima trasmissione.
Logo "Locale storico delle Marche" e disciplina collegata
I locali storici già individuati secondo i criteri del regolamento regionale 6/2011 e privi dei requisiti per accedere al nuovo elenco regionale potevano continuare a utilizzare il logo "Locale storico delle Marche", purché mantenessero i requisiti previsti dalla normativa vigente al momento del rilascio del logo. La Giunta regionale è incaricata di definire le modalità di controllo della permanenza di tali requisiti.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento abroga il precedente regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6, che disciplinava la materia in via precedente.
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