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Legge

L.R. Marche 4/2015

Nuove norme in materia di servizio farmaceutico

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il servizio farmaceutico nelle Marche, ripartendo le competenze tra Comuni, ARS e ASUR, regolando istituzione, autorizzazione, trasferimento e vigilanza delle farmacie, orari, turni e ferie, nonché indennità e contributi per le farmacie rurali. Prevede concorsi regionali per le sedi vacanti e rimborsi erogati annualmente. Disposizioni finanziarie e transitorie completano il quadro; norme concernenti annualità e procedure già esaurite sono oggi sostanzialmente superate.

Servizio farmaceutico regionale: competenze, apertura farmacie, orari, vigilanza e contributi alle farmacie rurali

Nuove norme in materia di servizio farmaceutico

La legge regionale disciplina il servizio farmaceutico nel territorio delle Marche, distribuendo funzioni tra Comuni, Agenzia regionale sanitaria (ARS) e ASUR, e fissando regole su istituzione, apertura, trasferimento, vigilanza, orari, turni e sostegni economici alle farmacie rurali.

Competenze istituzionali

La disciplina attribuisce ai Comuni la regolazione degli orari, il rilascio delle autorizzazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali, l’applicazione di alcune sanzioni amministrative e il trasferimento delle sedi farmaceutiche. All’ARS spettano i concorsi per sedi vacanti o di nuova istituzione, l’approvazione delle graduatorie e l’assegnazione delle sedi. All’ASUR sono affidate le autorizzazioni all’apertura ed esercizio delle farmacie, la gestione provvisoria delle farmacie vacanti, la decadenza dell’autorizzazione nei casi previsti, l’autorizzazione di farmacie succursali e dispensari, la sostituzione temporanea del titolare, la vigilanza e altri compiti amministrativi e di controllo.

Istituzione di nuove farmacie e sedi speciali

I Comuni individuano entro il 31 dicembre degli anni pari le zone in cui collocare le nuove farmacie, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente, sentiti ASUR e ordine provinciale dei farmacisti. La Regione può inoltre istituire farmacie in aeroporti civili internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradali strategiche, centri commerciali e grandi strutture oltre 10.000 mq. Per queste sedi il numero massimo non può superare il 5% delle sedi farmaceutiche regionali, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale.

Assegnazione delle sedi vacanti o di nuova istituzione

L’assegnazione delle sedi riservate all’esercizio privato avviene mediante concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami, gestito dall’ARS. L’ARS ammette i candidati prima dell’inizio dei lavori della commissione, approva la graduatoria e assegna le sedi; le sedi che si rendano disponibili sono riassegnate secondo l’ordine di graduatoria. Le graduatorie durano quattro anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e possono essere usate anche per sedi vacanti o istituite successivamente al bando.

Commissione giudicatrice dei concorsi

La commissione è composta da un dirigente o direttore dell’ARS, da due dirigenti regionali o del servizio sanitario regionale, di cui uno farmacista e uno avvocato, e da due farmacisti designati di concerto dagli ordini provinciali. La presidenza spetta al rappresentante dell’ARS; il segretario è un dipendente regionale. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta, che determina anche i compensi.

Autorizzazione all’apertura, esercizio e trasferimento delle farmacie

L’apertura e l’esercizio della farmacia richiedono verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali ed esito favorevole dell’ispezione preventiva. La domanda per la farmacia nuova o succursale va presentata all’ASUR entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione, a pena di decadenza. L’ASUR rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dall’istanza e la farmacia deve aprire entro sei mesi dal rilascio. Il trasferimento in altri locali è autorizzato dal Comune, sentiti ordine provinciale e ASUR, previo controllo igienico-sanitario e ispezione preventiva.

Vigilanza e controlli

L’ASUR svolge le ispezioni sulle farmacie e sui magazzini di distribuzione all’ingrosso di medicinali secondo criteri fissati dal regolamento attuativo. Il Comune applica le sanzioni amministrative risultanti dalle ispezioni, salvo i casi di decadenza dell’autorizzazione, che sono disposti dall’ASUR previa diffida e valutazione delle controdeduzioni. L’ASUR vigila anche sugli esercizi commerciali che vendono medicinali al pubblico, con ispezioni triennali, potendo adottare provvedimenti e, in caso di reiterate violazioni, disporre il divieto di prosecuzione dell’attività.

Orari di apertura, turni e guardia farmaceutica

Le farmacie devono restare aperte nei giorni feriali per almeno 38 ore settimanali, oltre il servizio di turno. Il Comune determina l’orario giornaliero, incluse chiusure notturne e diurne, sentiti ordine dei farmacisti, organizzazioni sindacali e ASUR. I farmacisti possono comunicare orari più ampi rispetto a quelli obbligatori secondo le modalità regolamentari. Il servizio di guardia farmaceutica copre chiusure notturne, diurne, festive e infrasettimanali secondo turni stabiliti dall’ASUR; la disciplina varia in base alla popolazione comunale sopra o sotto i 20.000 abitanti. La norma prevede anche limiti ordinari ai turni e la possibilità di turni ridotti per farmacie rurali sussidiate.

Ferie, cartelli e segnaletica

I turni di ferie sono fissati dall’ASUR, sentiti Comuni, ordine dei farmacisti e organizzazioni sindacali, su proposta degli interessati da presentare entro il 31 maggio di ogni anno. La chiusura per ferie non può superare trenta giorni lavorativi annui. Ogni farmacia deve esporre un cartello visibile con turno di servizio, orari e farmacie di turno, oltre agli eventuali orari più ampi; deve inoltre essere presente l’insegna con croce verde luminosa.

Sanzioni

Il farmacista che non effettua i turni obbligatori, non rispetta gli orari minimi o viola le disposizioni del capo sugli orari è soggetto, se il fatto non costituisce reato, a sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro. L’accertamento spetta ad ASUR, ufficiali e agenti di polizia; l’irrogazione della sanzione spetta al Comune. Il verbale è trasmesso all’ordine professionale per i provvedimenti disciplinari.

Indennità di residenza e contributi per farmacie rurali

Per le farmacie rurali la legge prevede un’indennità di residenza e un contributo annuo ai Comuni che gestiscono farmacie rurali, in misura pari all’indennità. È previsto anche un contributo aggiuntivo modulato sul volume d’affari dell’anno precedente, con importo massimo e riduzione progressiva oltre una soglia. La misura dell’indennità e del contributo può essere variata dalla legge di stabilità regionale. Se la farmacia rurale è l’unica sede del Comune, il riferimento demografico è l’intera popolazione comunale.

Determinazione e pagamento dei contributi

Indennità e contributi sono erogati dall’ASUR entro il 30 settembre di ogni anno, previa domanda degli interessati da presentare entro il 30 giugno. Le modalità di domanda e i criteri per il volume d’affari sono demandati al regolamento attuativo.

Indennità di avviamento

Per la determinazione dell’indennità di avviamento è prevista una commissione nominata dal direttore generale dell’ASUR ogni cinque anni. L’indennità è calcolata sugli imponibili netti dichiarati nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria ed è pari a tre annualità del reddito medio, proporzionate ai periodi di titolarità o gestione. La partecipazione alla commissione è gratuita.

Regolamento attuativo e disciplina transitoria

La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, adotta un regolamento attuativo che disciplina tra l’altro individuazione delle zone per nuove farmacie, vigilanza, dettagli del Capo III, domanda per i contributi, assenza del farmacista, attività ispettiva e criteri sul volume d’affari. Il regolamento deve favorire la trasmissione telematica di istanze e comunicazioni. Fino alla sua adozione continuano ad applicarsi le norme precedenti abrogate e i provvedimenti regionali vigenti, e le Province mantengono temporaneamente le funzioni già esercitate secondo la normativa previgente. I dispensari stagionali devono comunicare periodi e orari di apertura; i dispensari presenti in zone dove apre una farmacia convenzionata, così come quelli collegati all’apertura di farmacie succursali, sono soppressi.

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

Gli oneri della legge sono coperti con risorse del fondo sanitario regionale e, per la commissione di cui all’articolo 7, con risorse dell’ARS nei limiti dei rispettivi bilanci. La legge modifica inoltre la disciplina regionale previgente e abroga numerose disposizioni anteriori in materia farmaceutica.

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