L.R. Marche 3/2015
Legge di innovazione e semplificazione amministrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina innovazione digitale, semplificazione dei procedimenti, qualità della normazione e strumenti di valutazione per Regione, enti dipendenti, enti sanitari ed enti locali per funzioni conferite. Prevede ATN/AIR, testi unici, clausole valutative, uso della telematica, riduzione dei termini, banca dati dei procedimenti e misure specifiche per imprese e servizi pubblici.
Innovazione e semplificazione amministrativa regionale
Innovazione e semplificazione amministrativa regionale
La legge disciplina, per la Regione Marche, un insieme organico di misure per ridurre oneri burocratici, accelerare i procedimenti, migliorare la qualità degli atti normativi e ampliare l’uso degli strumenti telematici nei rapporti tra amministrazione, cittadini e imprese.
Ambito di applicazione e finalità generali
Le disposizioni si applicano alla Regione, alle agenzie e agli enti dipendenti regionali, agli enti del servizio sanitario regionale e agli enti locali limitatamente alle funzioni amministrative conferite dalla Regione. Le finalità principali sono la riduzione degli adempimenti e dei termini procedimentali, la digitalizzazione dei rapporti amministrativi, la diffusione delle buone pratiche, il miglioramento della qualità normativa e il monitoraggio delle azioni attuative.
Controllo, valutazione e qualità della normazione
L’Assemblea legislativa esercita attività di controllo e valutazione sugli effetti delle leggi e dei programmi regionali tramite il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. Il Comitato propone clausole valutative, esprime pareri, vigila sull’adempimento degli obblighi informativi, promuove missioni valutative, svolge valutazioni qualitative e quantitative e verifica anche l’attuazione delle leggi di spesa.
La legge impone che in tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti sia assicurata la qualità redazionale dei testi. Le proposte di legge devono essere articolate, corredate da relazione illustrativa e, di regola, da relazione tecnico-finanziaria; le proposte di iniziativa della Giunta la allegano già alla presentazione. I piani e programmi devono rendere immediatamente identificabili contenuti essenziali, costi, fonti di finanziamento, risultati attesi e verifiche.
ATN, AIR e clausole valutative
La qualità della normazione è affidata anche all’Analisi tecnico normativa (ATN) e all’Analisi di impatto della regolazione (AIR). L’ATN verifica l’incidenza della norma sull’ordinamento vigente, la conformità alle fonti sovraordinate e il coordinamento con le norme regionali ed enti locali. L’AIR valuta preventivamente gli effetti socio-economici degli interventi su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, verificando necessità, opportunità e rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria.
Le clausole valutative sono articoli di legge che obbligano la Giunta o i soggetti attuatori a raccogliere ed trasmettere all’Assemblea le informazioni utili a conoscere tempi, modalità applicative, difficoltà emerse e conseguenze della legge per destinatari e collettività.
Testi unici e leggi regionali di semplificazione
L’Assemblea legislativa può approvare testi unici per riordinare e coordinare settori organici della normativa regionale, riducendo il numero delle disposizioni e indicando espressamente quelle abrogate. Nei testi unici, ogni modifica successiva deve avvenire solo in modo espresso e intervenendo sul testo unico stesso.
Ogni anno la Giunta presenta una proposta di legge di semplificazione, sentito il Comitato permanente per la semplificazione. Tale legge può ridurre il numero delle leggi vigenti, abrogare disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia, delegificare materie non coperte da riserva assoluta di legge e sopprimere norme superflue che impongono autorizzazioni o atti di consenso. È vietata l’introduzione di nuove disposizioni incompatibili con la finalità di semplificazione. Presso la Giunta è istituito uno sportello per la semplificazione, che raccoglie e coordina le segnalazioni di cittadini, imprese e associazioni.
Organi consultivi e collaborazione istituzionale
È istituito presso la Giunta il Comitato permanente per la semplificazione, composto con rappresentanze di enti locali, imprese, ordini professionali, consumatori e terzo settore. Il Comitato formula proposte, è consultato sull’attuazione delle misure di semplificazione ed esprime parere sulla legge annuale di semplificazione. Per la sezione imprese le funzioni sono svolte dal Tavolo permanente del sistema SUAP.
La Giunta e l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea devono definire modalità di piena collaborazione tecnica per l’attuazione delle misure previste.
Strumenti digitali, open data e gestione documentale
La Regione deve mettere a disposizione servizi infrastrutturali per l’identità digitale, in connessione con SPID, anche per profili di autorizzazione, delega e firma elettronica avanzata. Può concludere accordi con altre amministrazioni statali e altre Regioni e agire come intermediario strutturale attraverso il Nodo di Interconnessione regionale per la Cooperazione Applicativa.
La Regione rende accessibili i documenti e i dati pubblici in formati aperti e favorisce la cultura degli open data, la standardizzazione e il riutilizzo dei dati pubblici anche per sviluppo economico e occupazione. La trasmissione dei documenti agli enti regionali può avvenire con strumenti telematici idonei a garantire la provenienza; i formati devono essere standard e aperti.
La Regione attiva almeno un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale; le comunicazioni interne tra strutture regionali e verso gli altri enti interessati avvengono tramite sistema informativo integrato di gestione documentale, salvo casi tecnicamente impossibili. Gli atti regionali devono essere prodotti e conservati in originale informatico, firmati digitalmente, mediante il Polo di conservazione Marche DigiP, utilizzabile anche da enti strumentali, locali e sanitari previa convenzione.
Partecipazione telematica, domicilio digitale e conferenze di servizi
Le istanze e comunicazioni verso gli enti destinatari devono essere inviate via PEC o con strumenti telematici che garantiscano identificabilità, integrità e immodificabilità. Nei procedimenti telematici a istanza di parte, la decorrenza dei termini parte dalla protocollazione e dall’avviso inviato al domicilio digitale del richiedente. Ogni cittadino, impresa, associazione o soggetto privato, nei procedimenti di competenza della Regione, comunica un domicilio digitale; in attesa dell’ANPR la Regione istituisce un archivio dei domicili digitali.
La Regione promuove inoltre lo svolgimento telematico delle conferenze di servizi, con modalità che assicurino tracciabilità, condivisione documentale e intervento dei partecipanti. Per le opere e gli interventi di competenza regionale può essere utilizzata la conferenza di servizi preliminare; se il progetto preliminare è approvato, gli enti non possono introdurre prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali. In tali casi la conferenza preliminare si conclude entro trenta giorni e senza costi per i richiedenti; la conferenza decisoria successiva deve essere convocata entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto definitivo e concludersi entro sessanta giorni dalla prima riunione.
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
La documentazione già presentata alla Regione, o acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni, non può essere nuovamente richiesta; può essere sostituita da una dichiarazione che ne attesti l’avvenuta presentazione, la data e i procedimenti interessati. Con accordo, il medesimo meccanismo può estendersi ai procedimenti comunali e degli altri enti locali.
Salvo diversa previsione, i procedimenti amministrativi di competenza della Regione devono concludersi entro trenta giorni. Per i procedimenti in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere il termine è di novanta giorni. Per i procedimenti delle imprese certificate i termini superiori a trenta giorni sono ridotti di un quarto.
La Regione istituisce una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi, nella quale sono registrati tutti i procedimenti anche ai fini della trasparenza e dello sportello unico per le attività produttive. La Giunta stabilisce inoltre le modalità di pubblicazione telematica degli atti regionali e la data dalla quale la pubblicazione cartacea perde efficacia di pubblicità legale.
Nei procedimenti con oneri istruttori è prevista la restituzione parziale delle somme se il procedimento si conclude oltre il termine per fatto imputabile all’amministrazione; i criteri applicativi devono essere definiti dalla Giunta. Regione ed enti locali devono inoltre assicurare uniformità delle procedure e della modulistica, con accordi specifici e atti di indirizzo interpretativi.
Contenimento degli oneri e controlli sulle imprese
La Regione promuove la misurazione degli oneri amministrativi e il principio di compensazione, per cui a ogni nuovo onere introdotto deve corrispondere l’eliminazione di un onere di peso equivalente. I controlli sulle imprese devono essere improntati a semplicità, proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio effettivo.
Misure settoriali in materia di SUAP, igiene e trasporti
Nei procedimenti SUAP con sub-procedimenti di competenza regionale, provinciale o comunale, i termini per pareri, nulla osta, autorizzazioni e verifiche endoprocedimentali sono ridotti a 28 giorni, o a 15 giorni nei casi previsti per SCIA aggravata e DIA; il mancato rispetto dei termini equivale a esito favorevole. Per i procedimenti che comportano variazioni urbanistiche si applicano le norme urbanistiche regionali richiamate, con termini dimezzati.
In materia di trasporto pubblico, la Giunta individua, su proposta dei Comuni, i tratti stradali sui quali possono essere attivati servizi di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus; i Comuni che hanno già attivato tali servizi devono mettere a disposizione software e informazioni utili.
Per le imprese alimentari la Regione promuove la semplificazione degli adempimenti igienico-sanitari, rende disponibili manuali di corretta prassi igienica e fornisce supporto tecnico-amministrativo per la redazione dei piani di autocontrollo HACCP. È inoltre abolito, nei procedimenti di competenza regionale e nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dalla normativa statale, l’obbligo di presentare una serie di certificati sanitari espressamente elencati.
Disposizioni finali, finanziarie e rendicontazione
Gli oneri istruttori riscossi e i relativi rimborsi sono iscritti nei capitoli di bilancio indicati dalla legge a decorrere dal 2015. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie al Programma operativo annuale 2015.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore la Giunta deve adottare uno o più regolamenti attuativi, previo parere della competente commissione assembleare, del CAL e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Nello stesso termine devono essere adottati gli atti congiunti per ATN e AIR; l’archivio dei domicili digitali deve essere istituito entro 180 giorni.
Ogni anno, contestualmente alla legge di semplificazione, la Giunta trasmette all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, con dati sulle analisi normative, sulle valutazioni ex ante ed ex post, sulle misure di semplificazione, sulla riduzione dei termini e sull’uso degli strumenti telematici.
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