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Legge

L.R. Marche 5/2015

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Marche n. 27/2004 sulle elezioni regionali, intervenendo su varie regole relative a composizione, candidature, presentazione e controllo delle liste, voto ed elezione. Prevede una disciplina transitoria per l’applicazione di una nuova norma dalle legislature successive a quella in corso all’entrata in vigore e stabilisce l’invarianza finanziaria.

Modifiche alla disciplina regionale per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale

Modifiche alla disciplina elettorale regionale

La legge regionale interviene sulla l.r. 16 dicembre 2004, n. 27, recante le norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Il provvedimento aggiorna diversi profili della disciplina elettorale, con effetti limitati alla Regione interessata e con una specifica disciplina transitoria per una delle nuove previsioni.

Ambito delle modifiche

L’intervento normativo non riscrive integralmente la materia, ma modifica singole disposizioni della legge elettorale regionale vigente. Le modifiche riguardano in particolare:

  • la struttura di alcuni articoli della legge elettorale;
  • la disciplina delle candidature e delle liste;
  • i requisiti e le modalità di presentazione e ammissione;
  • alcuni aspetti connessi a voto, attribuzione dei seggi ed elezione.

Disciplina elettorale risultante

La legge produce una serie di interventi puntuali sulla l.r. 27/2004, tra cui:

  • eliminazione di una previsione contenuta nell’articolo 3;
  • introduzione di un nuovo articolo 3-bis;
  • sostituzione integrale dell’articolo 4;
  • modifiche agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 15 e 19.

Dalle note interne emerge che le modifiche toccano vari commi e lettere della disciplina previgente, con una revisione coordinata di più passaggi della procedura elettorale regionale. Il testo consolidato risultante va quindi letto come aggiornamento della normativa elettorale già in vigore per la Regione Marche.

Disposizione transitoria

È previsto un regime transitorio specifico per il comma 2 dell’articolo 3-bis, come introdotto dalla presente legge. Tale disposizione si applica soltanto con riguardo alle legislature successive a quella in corso al momento di entrata in vigore della legge.

In altri termini, la nuova regola non opera immediatamente per la legislatura già in corso all’entrata in vigore, ma solo per le successive.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È stabilito che dalla sua applicazione non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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