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Legge

L.R. Marche 7/2015

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna Selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’”

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la disciplina delle deroghe alla normativa sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria, intervenendo sulla l.r. 8/2007 con l’inserimento di nuove disposizioni. È prevista anche l’invarianza finanziaria. La norma di modifica introdotta dall’art. 1 è stata però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70/2018.

Modifiche alla disciplina regionale sulle deroghe in materia faunistico-venatoria e invarianza finanziaria

Modifiche alla disciplina delle deroghe in materia faunistico-venatoria

La legge regionale Abruzzo 9 marzo 2015, n. 7 interviene sulla l.r. 16 luglio 2007, n. 8, che disciplina le deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall’art. 19-bis della legge n. 157/1992, nonché sulla normativa regionale in materia di protezione della fauna selvatica e attività venatoria. Il provvedimento si limita a introdurre alcune modifiche puntuali alla disciplina vigente.

Interventi sulla l.r. 8/2007

La legge dispone due modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007:

  • viene aggiunto un comma 2-bis all’art. 2 della l.r. 8/2007;
  • viene inserito l’art. 4-bis nella medesima legge regionale.

Il contenuto testuale delle disposizioni introdotte non è riportato nel testo consolidato fornito, ma risulta chiaro che l’atto opera come legge di novella sulla disciplina delle deroghe in materia di fauna selvatica e prelievo venatorio.

Profili di validità costituzionale

La nota allegata all’art. 1 segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 70/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo. Ne consegue che la modifica apportata dall’art. 1 non è più utilizzabile come base normativa vigente.

Invarianza finanziaria

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione delle sue disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Utilità attuale della legge

L’atto ha natura di intervento modificativo su una disciplina ormai risalente e, per quanto riguarda l’art. 1, la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale ne riduce l’utilità applicativa. Nel complesso, si tratta di un provvedimento poco rilevante per applicazioni pratiche attuali, salvo il mero inquadramento storico-normativo della disciplina regionale sulle deroghe venatorie.

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