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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14608/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore esecutato)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per ottenere la consegna della documentazione relativa a una fondazione, sulla base di una precedente sentenza che aveva accertato la legittimità della delibera con cui la ricorrente era stata nominata presidente e aveva condannato l’altra parte alla restituzione di beni e documenti della fondazione, oltre a inibirle l’uso del titolo di presidente. L’intimata propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi; il Tribunale rigettò l’opposizione, ma la Corte d’appello accolse il gravame, ritenendo che la ricorrente non fosse più legittimata ad agire esecutivamente perché, dopo la sentenza richiamata, la fondazione era stata commissariata dalla Regione e i suoi organi erano stati azzerati, con nomina di un commissario straordinario e poi di un nuovo consiglio di amministrazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per asserita elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del 2012 e per l’illegittima considerazione di fatti successivi; 2) nullità della sentenza d’appello per vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; 3) violazione dell’art. 25 c.c., assumendo che l’autorità amministrativa non potesse ingerirsi nel controllo della fondazione contro la volontà dei suoi organi; 4) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 615, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado sarebbe stata inappellabile perché resa su opposizione meramente formale. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo legittima la valorizzazione di fatti sopravvenuti rispetto al giudicato, adeguata la motivazione della sentenza impugnata, corretta la considerazione del commissariamento ex art. 25 c.c. e infondata l’eccezione di inappellabilità, perché l’opposizione verteva sull’an del diritto di procedere ad esecuzione forzata e non su profili meramente formali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza copre solo i fatti anteriori o coevi a quelli esaminati in quel giudizio e non impedisce di valutare vicende sopravvenute, come il commissariamento della fondazione e la nuova composizione degli organi, che hanno inciso sulla legittimazione ad agire in executivis della ricorrente. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello era logicamente intellegibile e sopra il minimo costituzionale. Quanto alla disciplina delle opposizioni esecutive, ha confermato che la domanda investiva l’an del diritto di procedere a esecuzione forzata, sicché la decisione del Tribunale era appellabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, ed è stato altresì posto a suo carico l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo in relazione all’oggetto del giudizio definito, ma non si estende a fatti sopravvenuti rispetto a quelli considerati nella sentenza passata in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    La cosa giudicata formale non impedisce di valutare vicende successive al giudicato in un giudizio fondato su fatti sopravvenuti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è talmente carente da non raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione concisa ma intellegibile è sufficiente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente più censure di semplice insufficienza, salvo l’assoluta mancanza di motivazione.

  • art. 25 c.c.

    L’autorità amministrativa può disporre il commissariamento delle fondazioni a tutela dell’interesse pubblico, con effetti sugli organi dell’ente e sui poteri rappresentativi preesistenti.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È deducibile in cassazione la violazione di legge, ma non una critica che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento può essere denunciata, ma non quando la censura mira solo a ottenere una diversa lettura del merito.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione è il rimedio corretto per contestare la sussistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, anche deducendo fatti sopravvenuti impeditivi o estintivi.

  • art. 617 c.p.c.

    Si applica alle opposizioni formali; non ricorre quando la contestazione investe l’an del diritto di esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    La qualificazione dell’opposizione come sostanziale o formale incide sul regime impugnatorio della sentenza resa nel relativo giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    È ammessa la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia fatto rituale dichiarazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al quadro fattuale e giuridico esistente al momento della decisione; non impedisce di far valere in un successivo giudizio fatti sopravvenuti idonei a incidere sul diritto dedotto in executivis.
  • Nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono essere dedotte vicende sostanziali sopravvenute che estinguano, impediscano o modifichino il diritto di procedere a esecuzione forzata; se invece la contestazione riguarda solo la regolarità formale dell’atto esecutivo, si versa nell’ambito dell’art. 617 c.p.c.
  • La motivazione della sentenza è rispettosa del minimo costituzionale quando, pur sintetica, consenta di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione del fatto o degli atti processuali.
  • Il commissariamento di una fondazione e la successiva riorganizzazione dei suoi organi possono incidere sui poteri rappresentativi di chi era stato in precedenza nominato alla carica, rendendo inefficace, per il futuro, la pretesa esecutiva fondata su un assetto antecedente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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