Cassazione Penale, Sentenza n. 23260/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Loredana Lanuto con sentenza di condanna della Corte d'appello di Messina del 25/09/2020 (irrevocabile 27/01/2021). Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca ex art. 168, terzo comma, c.p. sostenendo che la sospensione era stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. perché si trattava della terza concessione del beneficio alla stessa persona (precedenti concessioni: Corte d'appello di Reggio Calabria 19/11/2015, irrevocabile 24/05/2016; Tribunale di Messina 15/01/2018, irrevocabile 27/09/2019). La ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non ha verificato se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la decisione alla Corte d'appello di Messina per un nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di verificare, acquisendo il fascicolo del giudizio, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione quando questi concesse la sospensione; ha quindi disposto che la Corte d'appello torni a decidere sul punto rimuovendo il vizio di motivazione indicato, pur restando libera nella valutazione motivazionale e nell'esito.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena quando questa è stata concessa in violazione delle norme che la regolano; la Corte precisa che l'esercizio di tale potere richiede l'accertamento se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione
art. 164 cod. pen.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale. Se tali cause erano presenti e non documentalmente note al giudice della cognizione, la sospensione può essere revocata dal giudice dell'esecuzione; se invece erano documentalmente note al giudice della cognizione, ciò può precludere la revoca
Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015; Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024; Sez. 1, n. 19653 del 19/05/2025
È consolidato l'orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; in mancanza di tale verifica la revoca non può essere pronunciata senza una nuova valutazione
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che valuta la revoca della sospensione condizionale per violazione dell'art. 164 c.p. deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.
- Se la causa ostativa risultava documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione, la revoca da parte del giudice dell'esecuzione non trova agevole luogo; viceversa, se non era documentalmente nota, la revoca è ammissibile.
- L'omissione di tale verifica costituisce vizio procedurale e motivazionale che la Corte di Cassazione può correggere annullando il provvedimento e rinviando per un nuovo esame.
- In sede di incidente di esecuzione il giudice deve distinguere tra un mero accertamento di una causa di revoca obbligatoria (art. 168, comma 1) e la verifica della correttezza formale/sostanziale della concessione originaria del beneficio; la prova documentalmente disponibile è centrale.
- Per la difesa è strategico documentare, nel fascicolo processuale, elementi che dimostrino che eventuali circostanze ostative erano o non erano note al giudice della cognizione al momento della concessione, chiedendo al giudice dell'esecuzione l'acquisizione del fascicolo se necessario.
- In caso di rinvio, il giudice chiamato a nuova valutazione è libero nella motivazione e nell'esito purché abbia previamente svolto la verifica documentale prescritta e motivi logicamente la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23236/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23237/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23238/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23239/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2025 del 23/06/2025
- Sentenza penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23241/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →