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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28749/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi e assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza vita stipulata dall'assicurata in favore dei suoi "eredi testamentari". Dopo la morte della contraente, due soggetti sostenevano che la clausola andasse letta in connessione con il testamento, dal quale risultava che a loro erano stati attribuiti i denari e i titoli e, in particolare, il ricavato della vendita di un immobile poi impiegato per il premio assicurativo. Gli altri chiamati alla successione e la compagnia, invece, sostenevano che la designazione generica "eredi testamentari" dovesse ricomprendere tutti coloro che rivestivano tale qualità al momento della morte, con riparto dell'indennizzo in quote uguali, salvo diversa indicazione nominativa o diversa ripartizione espressa. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto la tesi della ripartizione tra tutti gli eredi testamentari. Con il ricorso principale si deducevano: motivazione apparente e violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; omesso esame del fatto della provenienza del denaro usato per il premio dalla vendita di un bene attribuito ai ricorrenti nel testamento; violazione delle regole ermeneutiche sul testamento e sul contratto; ulteriore omesso esame circa il valore interpretativo del testamento come elemento presuntivo; omesso esame della testimonianza del funzionario bancario che avrebbe confermato l'intenzione della stipulante. La compagnia assicuratrice propose ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello non avesse deciso sulla sua domanda subordinata di accertamento dell'adempimento eseguito in esecuzione della sentenza di primo grado e di esonero dalle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello che, in assenza di una designazione nominativa o di una diversa ripartizione espressa, applica la regola generale ricavata dalle Sezioni Unite: la clausola di assicurazione sulla vita che designa come beneficiari gli "eredi testamentari" si riferisce a tutti coloro che, al momento della morte, rivestono tale qualità, con quote uguali salvo deroga contrattuale. Ha inoltre escluso i vizi di motivazione dedotti, osservando che il fatto della provenienza del denaro non era decisivo, che le censure sull'interpretazione del testamento e della polizza erano formulate in modo generico e che l'omesso esame di prove o elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché la doglianza principale non si confrontava con la ratio decidendi, mentre la censura sulle spese è stata respinta in quanto la compagnia era rimasta soccombente sulla domanda subordinata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali e della compagnia, con compensazione tra questi ultimi due rapporti processuali.

Norme richiamate

  • art. 1920 c.c.

    la designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita è un atto inter vivos con effetti post mortem; la clausola generica "eredi" va intesa secondo un criterio oggettivo di individuazione del creditore, salvo diversa designazione o ripartizione espressa.

  • art. 1932 c.c.

    consente al contraente di derogare alla disciplina legale della designazione dei beneficiari dell'assicurazione sulla vita.

  • art. 1298 c.c.

    richiamato in via analogica per sostenere che, quando la prestazione è dovuta a più beneficiari senza diversa previsione, opera la ripartizione in quote uguali.

  • art. 1101 c.c.

    richiamato in via analogica per affermare la divisione in quote uguali tra più contitolari del diritto, salvo diversa previsione.

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che non individuavano correttamente errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366 c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e le difese rilevanti; la censura di motivazione è risultata anche sotto questo profilo dubitativamente ammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla pretesa mancata considerazione delle risultanze processuali.

  • art. 132 c.p.c.

    norma evocata per lamentare la motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza del vizio motivazionale nei termini oggi ammessi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere che l'interpretazione del testamento e del contratto deve partire dal testo e dalla volontà effettiva dell'autore, ma la censura è stata reputata generica o meramente contrappositiva.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura globale della scheda testamentaria.

  • art. 587 c.c.

    richiamato come norma sulla nozione di testamento e sulla rilevanza delle disposizioni testamentarie nell'interpretazione della volontà del de cuius.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite, poi rigettato.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di effetti della riforma della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a seguito del rigetto dei ricorsi, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione sulla vita con beneficiari indicati come "eredi" o "eredi testamentari", la designazione generica individua tutti i soggetti che rivestono tale qualità al momento della morte dell'assicurato, secondo il titolo della delazione ereditaria prescelto, salvo che il contraente abbia nominato specificamente i beneficiari o abbia stabilito quote diverse.
  • La designazione del beneficiario nella polizza vita è un atto inter vivos con effetti post mortem: il giudizio sull'effettiva intenzione del contraente e sullo scopo perseguito con la clausola costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ristretto ai soli casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è consentito sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico preciso, decisivo e non un mero elemento istruttorio o una diversa valutazione delle prove, e deve essere dimostrato il nesso di decisività tra omissione e diversa soluzione della controversia.
  • La denuncia della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali o testamentari è inammissibile se non indica specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale modo il giudice di merito si sia discostato da esse, non essendo sufficiente una mera contrapposizione tra interpretazione proposta e interpretazione accolta.
  • Quando più beneficiari sono individuati in forza del medesimo titolo contrattuale e non risulti una diversa regolamentazione, la prestazione si ripartisce in quote uguali tra loro, salvo deroga espressa del contraente.
  • La censura sulle spese processuali richiede che la parte si confronti con la concreta ratio della decisione: se la parte è risultata soccombente sulla domanda o sul capo rilevante, non può dolersi della condanna alle spese.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaTestamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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