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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 421 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Casa di cura ha chiesto il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti per l'anno 2008 sostenendo che, essendo le sue prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell'art. 10 DPR n. 633/1972, l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti strumentali le avrebbe violato il principio di neutralità dell'imposta e imposto un costo occulto che avrebbe dovuto essere rimborsato.

La decisione

La Cassazione ha respinto i primi due motivi del ricorso: ha confermato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (C-560/11 Debiasi) e la normativa IVA, il diritto alla detrazione spetta solo per i beni e servizi impiegati in operazioni imponibili; le operazioni esenti vanno incluse nel denominatore del prorata e dunque l'indetraibilità è legittima. Ha invece accolto il terzo motivo relativo all'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (DPR n. 115/2002, art.13, comma 1‑quater), ritenendo quella norma riferita al processo civile e non applicabile al processo tributario; conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata per questo profilo e, nel merito, è stato dichiarato che la società non è tenuta al raddoppio del contributo unificato per la fase di appello. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA)

    art. 10; art. 19, comma 5; art. 19-bis

    Le prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell'art. 10 non danno diritto alla detrazione; gli acquisti impiegati esclusivamente per operazioni esenti non consentono detrazione e devono essere considerati nel calcolo del prorata (denominatore) ai sensi dell'art. 19.

  • Direttiva IVA (sesta direttiva / normativa UE)

    art. 19, par. 1 (sesta direttiva)

    Interpreta il regime di detrazione e prorata: le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione e devono essere incluse nel calcolo proporzionale della detrazione.

  • Corte di giustizia dell'Unione Europea

    Ordinanza 13 dicembre 2012, causa C-560/11 (Debiasi)

    Conferma che il diritto alla detrazione riguarda soltanto gli acquisti impiegati per operazioni assoggettate a imposizione; se usati per operazioni esenti non è possibile né recuperare né riversare l'imposta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (disciplina contributo unificato)

    art. 13, comma 1‑quater; comma 1; comma 1‑bis; comma 6‑quater

    L'art.13, nei primi commi, disciplina il contributo unificato nel processo civile; il comma 1‑quater (raddoppio) è riferito al processo civile e non trova applicazione automatica al processo tributario, per cui non può essere esteso per analogia.

  • Corte costituzionale

    sentenza 2 febbraio 2018, n. 18; sentenza n. 78/2016

    Ha indicato che le disposizioni sui primi sei commi dell'art.13 riguardano il processo civile e ha sostanzialmente escluso l'applicabilità del raddoppio al processo tributario nelle questioni prospettate.

  • Cassazione (giurisprudenza interna richiamata)

    Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700; Cass. 5 settembre 2014, n. 18771; Cass. 26 agosto 2015, n. 17169; Cass. 19 giugno 2019, n. 16443

    Richiamano la regola della neutralità IVA e l'interpretazione conforme alla giurisprudenza UE sull'impossibilità di detrazione per acquisti destinati ad operazioni esenti.

Massime di principio

  • Se un soggetto passivo acquista beni o servizi destinati esclusivamente a operazioni esenti, non ha diritto alla detrazione dell'IVA su tali acquisti: l'indetraibilità è coerente con il principio di neutralità dell'IVA.
  • Per i soggetti che svolgono sia operazioni imponibili sia esenti, il diritto alla detrazione si calcola con un prorata che include le operazioni esenti nel denominatore; il risultato è una detrazione proporzionale alle operazioni imponibili.
  • Quando la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già chiarito un principio rilevante, la rimessione pregiudiziale può essere superflua e i giudici nazionali possono applicare direttamente l'interpretazione consolidata.
  • Le norme sul contributo unificato e sul suo raddoppio contenute in DPR n.115/2002 vanno lette rispetto al tipo di processo: molte disposizioni riferite espressamente al processo civile non si applicano automaticamente al processo tributario, quindi non è permessa un'estensione analogica per aumentarne la misura sanzionatoria.
  • In conflitti procedurali misti (es. merito fiscale contro questioni procedurali generali) è possibile che la parte soccombente sul merito ottenga tuttavia un parziale successo su profili processuali, con conseguente compensazione o ripartizione delle spese.

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