Sentenza del 21/02/2017 n. 1495 - Comm. Trib. Prov. Milano
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ERRORE - ERRORE OMISSIVO - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - Accertamento - Riconoscibilità dell'errore - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva di far valere in sede contenziosa un errore commesso nella dichiarazione dei redditi, relativo all'esercizio della facoltà di utilizzare perdite fiscali pregresse. La questione riguardava la possibilità di emendare la dichiarazione e l'onere di provare che l'errore fosse obiettivamente riconoscibile dall'Ufficio.
La decisione
La sentenza distingue tra errori di fatto o di diritto, relativi a dichiarazioni di scienza o di giudizio, che sono generalmente emendabili e ritrattabili entro i limiti temporali previsti, ed errori riguardanti manifestazioni di volontà negoziale, come la scelta di utilizzare perdite pregresse. In quest'ultimo caso, il contribuente non può limitarsi ad allegare l'errore, ma deve dimostrare, secondo la disciplina dei vizi della volontà, che l'errore era obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria. Il principio conduce al rigetto della pretesa del contribuente qualora tale prova non sia fornita.
Norme richiamate
Articoli 1427 e seguenti del codice civile
Disciplina dei vizi della volontà
La disciplina dell'errore nei negozi giuridici si applica anche alla manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione fiscale; per far valere l'errore, il contribuente deve provarne l'obiettiva riconoscibilità da parte dell'Ufficio.
Articolo 1324 del codice civile
Atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale
Le norme sui contratti e sui vizi della volontà sono estese agli atti unilaterali, categoria nella quale rientra la dichiarazione fiscale quando contiene una scelta negoziale o dispositiva.
Massime di principio
- Gli errori materiali, di fatto o di diritto presenti nella dichiarazione dei redditi sono normalmente emendabili, purché siano contestati entro i termini applicabili e non siano intervenute decadenze.
- Quando la dichiarazione contiene una scelta volontaria e discrezionale, come l'utilizzo di perdite fiscali pregresse, la rettifica non è automaticamente ammessa come semplice correzione di un dato contabile.
- In caso di errore su una manifestazione di volontà, il contribuente deve provare non solo l'errore, ma anche che esso fosse obiettivamente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.
- La distinzione decisiva è tra dichiarazioni di scienza o giudizio, più facilmente emendabili, e dichiarazioni contenenti scelte negoziali o dispositive, soggette alla disciplina civilistica dell'errore.
- La documentazione contemporanea alla dichiarazione e gli elementi che rendono evidente l'incoerenza della scelta possono essere determinanti per dimostrare la riconoscibilità dell'errore.
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