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Sentenza

Sentenza n. 2111/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 2463/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 2463 del 5 novembre 2025. Tale sentenza aveva riconosciuto il loro diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, attribuendo a ciascuno, dal 1° marzo 2005, una progressione economica orizzontale all'interno della categoria di appartenenza, con conseguente adeguamento del trattamento giuridico ed economico e pagamento degli arretrati stipendiali, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. L'amministrazione regionale, pur avendo ricevuto la notificazione della sentenza, non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana di adottare ogni atto necessario per la completa esecuzione del giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Segretario della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente. Il commissario, previa richiesta formale della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni alla completa esecuzione della sentenza, comprese l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. L'Assessorato è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari a conformarsi alla decisione vincolante.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico; il termine decorre dalla conclusione dell'incarico e non dal successivo deposito della relazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato secondo la disciplina delle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporle l'adozione di tutti gli atti necessari entro un termine assegnato e disporre contestualmente la nomina condizionata di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempienza.
  • Nell'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, il commissario ad acta può essere incaricato non solo degli atti di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, ma anche dell'eventuale stanziamento in bilancio e del reperimento materiale delle somme necessarie.
  • L'esaurimento dei fondi stanziati o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione o il commissario devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una formale richiesta della parte vittoriosa, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine assegnato all'amministrazione e della persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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