Sentenza n. 463/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 69/2023, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo che la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata il 1° marzo 2023 e passata in giudicato, era rimasta ineseguita nonostante la notifica al Ministero il 7 settembre 2023. La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto, per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di 500 euro annui, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato. Il ricorrente ha chiesto di ordinare l’esecuzione entro sessanta giorni, mediante emissione della Carta e accredito di complessivi 2.000 euro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato e l’inadempimento, non contestato dall’Amministrazione. Ha rilevato anche che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 2.000 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli ulteriori adempimenti necessari. In caso di ulteriore inottemperanza, dopo il termine di sessanta giorni e su specifica richiesta del ricorrente, provvederà entro i trenta giorni successivi il Commissario ad acta, nominato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o in un funzionario delegato; non è previsto compenso per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato a pagare 1.100 euro per le spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Corte dei conti per l’Emilia Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario risulta inadempiuto; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarvisi e stabilire le misure per l’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 7.9.2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).
Il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione; una volta scaduto, l’inerzia consente di accertare i presupposti per l’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato adempimento.
- Per le Amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione, consente di procedere in ottemperanza in presenza dell’inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inottemperanza.
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