L.R. Piemonte 7/2003
"Disposizioni in materia di protezione civile".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Piemonte n. 7/2003 disciplina organizzazione, competenze, pianificazione, soccorso, volontariato, formazione e finanziamenti del sistema regionale di protezione civile, distinguendo gli eventi per livello di gestione. Prevede regole transitorie e abroga le precedenti leggi regionali di settore. Contiene inoltre una misura straordinaria, riferita all’emergenza COVID-19 e al solo anno 2020, per l’acquisto di mascherine sociali.
Disposizioni regionali piemontesi in materia di protezione civile
Disposizioni regionali in materia di protezione civile
La legge disciplina il sistema regionale di protezione civile della Regione Piemonte, definendone finalità, articolazione territoriale, soggetti competenti, strumenti di pianificazione, organizzazione operativa, volontariato, formazione e finanziamento. La disciplina è costruita in coerenza con la normativa statale di riferimento e si applica al territorio regionale piemontese.
Finalità e campo di applicazione
La protezione civile è qualificata come materia di prioritario interesse pubblico e parte essenziale delle politiche regionali. La legge mira a:
- migliorare prevenzione, efficienza ed efficacia dell’azione pubblica;
- ridurre vittime e feriti;
- garantire la sicurezza dei cittadini;
- contenere i danni ambientali;
- sviluppare la cultura di protezione civile e la prevenzione;
- valorizzare il volontariato;
- armonizzare pianificazione territoriale e politiche comunitarie;
- promuovere informazione e comunicazione verso la comunità regionale.
Tipologia degli eventi e livelli di intervento
Gli eventi calamitosi sono distinti in tre categorie:
- eventi fronteggiabili con interventi ordinari dei singoli enti competenti;
- eventi che richiedono il coordinamento di più enti o amministrazioni ordinarie;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi di intensità ed estensione tali da richiedere mezzi e poteri straordinari.
Questa classificazione determina il livello amministrativo di intervento: comunale e intercomunale per gli eventi ordinari, provinciale e regionale per quelli più estesi, mentre gli eventi straordinari sono gestiti secondo la normativa statale e sotto il coordinamento nazionale.
Organizzazione territoriale del sistema
Il sistema regionale è organizzato per ambiti amministrativi.
- A livello comunale e intercomunale si gestiscono gli eventi più limitati, anche tramite consorzi, associazioni tra comuni, città metropolitane, comunità collinari e montane.
- A livello provinciale si interviene per eventi che coinvolgono una sola provincia o richiedono coordinamento sovracomunale.
- A livello regionale si opera quando l’evento coinvolge più province.
Le province possono costituire centri operativi misti, d’intesa con le prefetture, per assicurare continuità operativa quando servono risorse e mezzi straordinari.
Eventi straordinari e misura emergenziale COVID-19
Per gli eventi di massima gravità, la legge rinvia alla normativa statale e prevede il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, con il concorso degli enti territoriali.
È inoltre prevista una misura speciale, riferita espressamente all’emergenza sanitaria COVID-19 nella Regione Piemonte:
- la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare e distribuire mascherine ad uso sociale per tutta la popolazione piemontese;
- la copertura finanziaria è limitata a 6 milioni di euro per il solo anno 2020;
- la spesa è finanziata con una quota delle liberalità versate dalle imprese alla Regione per l’emergenza Coronavirus.
Modello di prevenzione, pianificazione, soccorso e primo recupero
La legge struttura l’intervento in quattro fasi principali.
Prevenzione: si basa sulla programmazione e comprende analisi storica degli eventi, individuazione degli scenari di rischio, programmi di mitigazione, informazione e sistemi previsionali. Si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Pianificazione dell’emergenza: comprende la quantificazione delle risorse necessarie, la definizione delle esigenze, la predisposizione di un parco risorse regionale, la formazione e il controllo delle pianificazioni territoriali di protezione civile. Anche questa fase opera su tutti i livelli territoriali.
Soccorso: è finalizzato alla prima assistenza alle popolazioni colpite e include gestione dell’emergenza, attivazione dell’allertamento, uso delle risorse disponibili, primo intervento tecnico, soccorso sanitario e socio-assistenziale. Si svolge a tutti i livelli amministrativi.
Primo recupero: è orientato al superamento dell’emergenza, mentre il recupero integrale fisico e funzionale è rimesso alla normativa di settore e a specifici provvedimenti.
Strumenti di programmazione e poteri sostitutivi
La prevenzione si realizza attraverso programmi di prevenzione dei rischi. Le attività di previsione, primo intervento, soccorso, prima ricostruzione e recupero richiedono piani distinti di emergenza e di prima ricostruzione.
Entro 180 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve disciplinare con regolamento:
- contenuti dei programmi e dei piani;
- modalità di adozione e approvazione;
- attuazione;
- durata e presupposti del potere sostitutivo di province e Regione.
Autorità di protezione civile e competenze operative
Il sindaco e il presidente della provincia sono autorità di protezione civile ciascuno nel proprio ambito. Il sindaco lo è anche a livello intercomunale.
In caso di emergenza comunale, il sindaco assume direzione unitaria e coordinamento dei soccorsi e informa immediatamente presidente della provincia, presidente della Giunta regionale e prefetto. In caso di emergenza provinciale, il presidente della provincia svolge le stesse funzioni e informa presidente della Giunta regionale e prefetto.
Se le risorse locali non bastano:
- il sindaco chiede l’intervento del presidente della provincia nei casi comunali o intercomunali;
- il presidente della provincia chiede l’intervento del presidente della Giunta regionale nei casi provinciali.
Il Presidente della Giunta regionale coordina gli eventi che coinvolgono più province, assumendo iniziative e provvedimenti d’intesa con le province interessate e sulla base delle indicazioni dell’unità di crisi regionale. Se necessario, richiede la dichiarazione dello stato di emergenza allo Stato.
Competenze di comuni, province e Regione
Comuni e province esercitano le funzioni loro attribuite dalla normativa regionale di attuazione del d.lgs. 112/1998 e svolgono attività di soccorso e assistenza, con direzione e coordinamento degli interventi nei limiti delle proprie risorse e con partecipazione al concorso per eventi di maggiore ampiezza.
La Regione esercita il coordinamento per eventi che coinvolgono più province e, per eventi straordinari, raccorda e armonizza le iniziative regionali in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il prefetto.
Organi e strutture del sistema regionale
Sono previsti diversi organi di protezione civile.
A livello comunale, intercomunale e provinciale:
- comitati di protezione civile;
- unità di crisi comunali, intercomunali e provinciali strutturate per funzioni di supporto.
Il regolamento regionale sugli organi e le strutture deve essere emanato entro 180 giorni dall’approvazione della legge e disciplina composizione e attività dei comitati. I comitati comunali/intercomunali e provinciali durano in carica per il mandato amministrativo.
A livello regionale:
- è istituito il Comitato regionale di protezione civile con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- il comitato è composto da Presidente della Giunta o suo delegato, assessore alla protezione civile, assessori competenti, presidenti delle province o delegati, prefetti o delegati, direttore della struttura regionale competente, rappresentanti ANCI, UNCEM e ANPCI.
Il Comitato regionale dura per la legislatura regionale e si avvale dell’unità di crisi regionale, composta dalle direzioni regionali, dal settore protezione civile, dalle strutture provinciali interessate, dall’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco, dalla Croce rossa italiana, dal Corpo nazionale soccorso alpino CAI, dal comitato regionale di coordinamento del volontariato e da esperti in gestione delle emergenze.
Supporto tecnico-scientifico e grandi rischi
La Regione si avvale di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica per le attività di protezione civile. È prevista l’istituzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, della Commissione grandi rischi regionale, articolata in sezioni e con funzioni consultive, tecnico-scientifiche e propositive.
Possono essere istituiti gruppi di ricerca scientifica per tipologia di rischio e un elenco di esperti nella gestione delle emergenze, utilizzabili su richiesta dalle autorità di protezione civile. Le modalità di funzionamento della Commissione e di impiego degli esperti sono definite dal regolamento regionale entro 180 giorni.
Volontariato di protezione civile
La legge valorizza la partecipazione di cittadini, associazioni e organismi di volontariato alle attività di protezione civile per gli eventi di tipo ordinario e coordinato.
La Regione riconosce e promuove le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. Sono previsti:
- comitati di coordinamento del volontariato a livello comunale/intercomunale/provinciale;
- comitato di coordinamento regionale del volontariato, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il regolamento del volontariato, da emanarsi entro 180 giorni, disciplina:
- criteri e procedure per crescita, partecipazione e impiego dei gruppi comunali, associazioni e organizzazioni di volontariato;
- modalità di accesso ai rimborsi quando l’evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nelle tipologie indicate dalla legge.
Formazione, scuola di protezione civile e informazione
La Regione promuove attività permanenti di informazione, sensibilizzazione ed educazione, rivolte alla popolazione e in particolare alla scuola. Può anche assegnare borse e assegni di studio a studenti che abbiano svolto studi o ricerche in materia o si siano distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.
È inoltre favorita la formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile, anche tramite corsi organizzati e coordinati con le province e con il supporto di esperti, istituti, centri specializzati e agenzie formative.
Entro 180 giorni la Giunta regionale deve emanare il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile, disciplinandone costituzione, funzionamento e gestione dei corsi.
La Regione realizza anche un programma informativo regionale di pubblica utilità, in armonia con la disciplina nazionale, e amministrazioni pubbliche e gestori di servizi pubblici devono fornire informazione e collaborazione, mettendo a disposizione le risorse necessarie.
Collaborazione tra strutture
Le strutture di protezione civile comunali, intercomunali, provinciali e regionali possono attivare forme di collaborazione e scambiarsi o richiedere servizi mediante protocolli e convenzioni, per migliorare efficacia ed efficienza del sistema.
Regime finanziario
Per le attività di previsione e prevenzione, per il funzionamento della struttura regionale competente, delle commissioni e dei comitati tecnici, della scuola di protezione civile, della formazione e delle attività svolte da enti locali, gruppi comunali e volontariato, la legge fa riferimento alla dotazione dell’UPB 25021 del bilancio 2003.
È istituito un fondo regionale di protezione civile, destinato alle attività di primo intervento, soccorso, superamento dell’emergenza e solidarietà, con stanziamento iniziale di 1.000.000 euro in competenza e cassa. La copertura è assicurata con trasferimenti statali e con somme iscritte alla stessa UPB.
Per gli anni 2004 e 2005 la copertura è demandata agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2003-2005; per gli anni successivi si applicano le ordinarie regole contabili regionali.
Regolamenti attuativi e disposizioni transitorie
La legge rinvia a numerosi regolamenti regionali, tutti da adottarsi entro 180 giorni dall’approvazione, salvo diversa previsione:
- regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile;
- regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile;
- regolamento del volontariato di protezione civile;
- regolamento per la scuola di protezione civile;
- regolamento per l’utilizzo del fondo regionale di protezione civile.
I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.
Abrogazioni
Sono abrogate:
- la legge regionale 3 settembre 1986, n. 41, sulla disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile;
- la legge regionale 12 marzo 1990, n. 10, sulla valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile;
- la lettera c) del comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 44/2000.
Obsolescenza pratica
L’atto contiene una disciplina generale ancora strutturalmente rilevante per l’ordinamento piemontese, ma alcune disposizioni risultano ormai datate o riferite a termini e bilanci del 2003-2005, oltre a una misura eccezionale limitata al 2020 per l’emergenza COVID-19. Per tali parti, l’utilità applicativa concreta è oggi molto ridotta.
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