L.R. Piemonte 4/2003
"Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 4/2003 riconosce e tutela, per finalità turistiche e sociali, le attività di associazioni ed enti senza fine di lucro che realizzano sul territorio regionale campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici rivolti ai giovani fino a 29 anni. Il testo interviene sulle leggi regionali n. 31/1985 e n. 54/1979 in materia di ricettività extralberghiera e complessi ricettivi all’aperto.
Modifiche alla disciplina piemontese delle strutture ricettive extralberghiere e dei complessi ricettivi all'aperto, con riconoscimento dei campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici
Modifiche alla disciplina della ricettività extralberghiera e dei campeggi autorganizzati in Piemonte
La legge regionale del Piemonte n. 4 del 14 marzo 2003 interviene sulla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e dei complessi ricettivi all’aperto. Il provvedimento è finalizzato a favorire lo sviluppo turistico e sociale regionale, riconoscendo uno specifico spazio alle attività di associazioni ed enti senza fine di lucro.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione Piemonte riconosce e tutela le attività svolte da associazioni ed enti non lucrativi che operano nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari. Tali attività devono essere coerenti con la normativa statale sul turismo e con la disciplina regionale sull’associazionismo, e devono riguardare iniziative educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale.
Campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici
Il cuore della disciplina riguarda la realizzazione, nel territorio regionale, di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici. Queste iniziative sono destinate ai giovani fino a ventinove anni e costituiscono uno strumento di promozione turistica e sociale collegato alle attività istituzionali degli enti e delle associazioni interessate.
Interventi sulla normativa previgente
Il testo modifica la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, sulla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, e la legge regionale 31 agosto 1979, n. 54, sui complessi ricettivi all’aperto. Dalle parti disponibili non emergono ulteriori dettagli applicativi, ma la finalità complessiva è quella di integrare il quadro regionale della ricettività con la figura dei campeggi temporanei autorganizzati.
Profili temporali e attualità della disciplina
La legge non contiene un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria nel testo fornito. Tuttavia, trattandosi di una modifica normativa del 2003 inserita in una disciplina settoriale specifica, il suo contenuto va letto come regolazione di settore ancora rilevante solo se coordinato con la normativa regionale successivamente vigente.
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