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Legge

L.R. Piemonte 6/2003

"Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 6/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regolarizza gli scarichi di acque reflue domestiche non in fognatura, con istanze da presentare entro 18 mesi dall’entrata in vigore e rilascio delle autorizzazioni entro 24 mesi; prevede il rinnovo tacito quadriennale di alcune autorizzazioni e aggiorna la disciplina regionale sulle acque sotterranee, riservando le falde profonde all’uso potabile salvo eccezioni. Modifica inoltre la l.r. 22/1996 e abroga disposizioni incompatibili.

Autorizzazione agli scarichi domestici e disciplina delle acque sotterranee

Autorizzazione agli scarichi domestici e tutela delle acque sotterranee

La legge disciplina, per la Regione interessata, la regolarizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche non recapitate in rete fognaria e aggiorna la normativa regionale sulle acque sotterranee. L’intervento si colloca nel quadro della tutela delle acque dall’inquinamento e introduce anche regole transitorie per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni.

Regolarizzazione degli scarichi domestici non in fognatura

Per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie è prevista una finestra di regolarizzazione: la sanzione amministrativa per apertura o effettuazione dello scarico senza autorizzazione non si applica ai titolari degli insediamenti civili indicati dalla normativa regionale richiamata, purché presentino la domanda entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Sono considerate valide anche le domande già presentate prima dell’entrata in vigore della legge. Se la domanda è stata depositata nel termine, lo scarico può restare provvisoriamente in funzione fino al rilascio del provvedimento autorizzativo.

Le autorità competenti devono rilasciare le autorizzazioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, potendo ricorrere all’autorizzazione provvisoria prevista dalla disciplina regionale previgente per consentire il rispetto dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni.

Modulistica e semplificazione procedurale

La Giunta regionale è incaricata di adottare la modulistica per le domande di autorizzazione agli scarichi domestici e di fissare criteri e indirizzi per i procedimenti amministrativi.

Per gli scarichi oggetto della regolarizzazione devono essere previste forme semplificate di istanza e istruttoria, in modo da rispettare le scadenze fissate dalla legge.

Rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico

Le autorizzazioni definitive in essere alla data di entrata in vigore della legge, o rilasciate successivamente, relative a specifici scarichi domestici, si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni dalla data del rilascio.

La previsione riguarda gli scarichi provenienti da:

  • insediamenti adibiti ad abitazione;
  • insediamenti adibiti ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale;
  • insediamenti in cui si svolgono con stabilità attività di produzione di beni o prestazioni di servizi, purché gli scarichi terminali provengano solo da servizi igienici, cucine e mense.

Resta ferma la disciplina speciale per le attività soggette ad autorizzazione ambientale integrata.

Disciplina delle acque sotterranee: definizioni e tutela

La legge aggiorna la normativa regionale sulle acque sotterranee distinguendo tra:

  • acque sorgive;
  • falda freatica;
  • falde profonde.

Viene inoltre chiarito che, ai fini della legge regionale, per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano secondo la normativa statale richiamata.

Per la tutela della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra falde profonde e falda freatica. La Giunta regionale deve definire criteri tecnici, con relativa cartografia, per individuare la base dell’acquifero superficiale ai fini applicativi.

Riserva delle falde profonde e condizioni di utilizzo

Le acque sotterranee da falde profonde sono riservate all’uso potabile, salvo quelle individuate dal Piano di tutela delle acque come non destinabili a tale uso per caratteristiche chimiche naturali.

L’uso delle acque di falde profonde può essere consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque da falde profonde ad uso potabile si applicano i criteri e le procedure previsti dalla legge regionale per la ricerca e l’utilizzo delle acque sotterranee.

Modifiche e abrogazioni

La legge modifica la l.r. 22/1996 sulla tutela delle acque sotterranee e sopprime, nella disciplina regionale previgente sugli scarichi, il riferimento alla possibilità di prevedere forme di rinnovo tacito in sede di rilascio dell’autorizzazione. È inoltre abrogata la norma regionale che aveva già modificato tale previsione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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