L.R. Piemonte 2/2003
"Legge finanziaria per l'anno 2003".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria piemontese per il 2003 ridefinisce aliquote IRPEF regionali, agevolazioni IRAP per cooperative sociali, fondi per investimenti, crisi industriale, edilizia sanitaria, viabilità, PSR e politiche attive del lavoro, oltre a variazioni di bilancio e norme su sponsorizzazioni e project financing. Molte misure sono circoscritte agli esercizi 2003-2005 o a specifici eventi già conclusi.
Legge finanziaria regionale Piemonte 2003
Legge finanziaria regionale per il 2003 della Regione Piemonte
Il provvedimento reca la legge finanziaria regionale per l’anno 2003 del Piemonte e disciplina sia misure tributarie sia autorizzazioni di spesa, fondi speciali e interventi settoriali. Gran parte delle disposizioni è limitata a esercizi finanziari determinati, quindi ha oggi rilievo soprattutto storico o ricostruttivo.
Tributi regionali: addizionale IRPEF e IRAP
La legge rimodula l’addizionale regionale IRPEF con un sistema a scaglioni applicato sull’intera base imponibile:
- 0,9% fino a 15.000 euro;
- 1,2% oltre 15.000 euro e fino a 22.000 euro;
- 1,4% oltre 22.000 euro. Per i redditi percepiti dal 2008 l’aliquota si applica al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Per i redditi percepiti nel 2007 è confermato un regime transitorio con aliquota 0,9% fino a 15.000 euro e 1,4% oltre tale soglia.
Per le cooperative sociali è prevista una riduzione dell’aliquota IRAP di:
- 0,50 punti per il 2003;
- 1 punto per il 2004;
- 2 punti dal 2005. Il minore gettito è compensato con riduzione del fondo speciale indicato dalla legge.
Destinazione delle entrate da addizionale IRPEF
I proventi dell’addizionale IRPEF sono destinati preferenzialmente a finalità socio-assistenziali, secondo i fabbisogni più urgenti. Per il solo 2003 è vincolata una quota non inferiore a 20 milioni di euro all’aumento dei posti letto presso strutture di assistenza per anziani, anche non autosufficienti.
Fondo per gli investimenti e aree depresse
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per costituire un fondo per investimenti di rilevanza regionale. Il rimborso del mutuo avviene con una quota pari al 25% delle maggiori entrate derivanti dall’addizionale IRPEF regionale. I prelievi dal fondo sono deliberati dalla Giunta, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria regionale.
Il 20% delle risorse del fondo è destinato a finanziare investimenti nelle aree depresse non interessate dall’obiettivo 2 del DOCUP.
Misure sociali per crisi industriali e crisi di lavoro
È istituito un Fondo speciale di 4 milioni di euro per il 2003, destinato in via sperimentale a interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali per persone che, a seguito di interruzione temporanea o definitiva del lavoro dipendente o parasubordinato, si trovino sotto la soglia di povertà. La Giunta deve definire criteri e modalità entro 60 giorni dall’approvazione della legge.
È inoltre istituito un fondo di 30 milioni di euro per il 2003 per ricerca, sviluppo e diffusione di innovazioni tecnologiche a favore delle PMI in crisi, nonché per fronteggiare crisi di liquidità anche tramite Finpiemonte S.p.A. e consorzi fidi.
Edilizia sanitaria
La Regione si impegna a cofinanziare interventi propedeutici e di edilizia sanitaria per diverse strutture ospedaliere piemontesi. Gli stanziamenti per il triennio 2003-2005 sono incrementati di 50 milioni di euro nel 2005, con vincoli di riparto per specifici ospedali. Le nuove strutture indicate entrano nella programmazione regionale dell’edilizia sanitaria. Le alienazioni delle ASL concorrono alla copertura.
Finanziamento dell’edilizia sanitaria con alienazioni patrimoniali
Per il 2005 sono previste entrate per 15 milioni di euro derivanti da alienazioni patrimoniali regionali, da utilizzare a completamento del finanziamento dell’edilizia sanitaria.
Viabilità e piano degli investimenti stradali
La copertura degli oneri per il Piano della viabilità è assicurata mediante l’utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alla Regione in attuazione del d.lgs. 112/1998, anche oltre il bilancio pluriennale. Entro 60 giorni la Giunta deve presentare alla commissione bilancio il piano finanziario del periodo 2003-2009.
Sviluppo rurale e PSR 2000-2006
La legge modifica il piano finanziario indicativo del PSR 2000-2006 e autorizza stanziamenti regionali per gli esercizi 2004 e 2005:
- 16,46 milioni e 20 milioni come cofinanziamento regionale;
- 17,66 milioni e 13,21 milioni per aiuti di Stato aggiuntivi. Le assegnazioni statali possono essere impiegate come aiuti aggiuntivi sulla misura U del PSR.
Sponsorizzazioni, collaborazione e finanza di progetto
La Giunta deve disciplinare con regolamento sponsorizzazioni e accordi di collaborazione della Regione, nel rispetto di principi di interesse pubblico, assenza di conflitti, risparmio di spesa e limitazione a interventi già inseriti nei programmi ordinari.
È inoltre prevista una disciplina regolamentare della finanza di progetto per opere e infrastrutture pubbliche di interesse regionale, con regole su pubblicità, equilibrio economico-finanziario, requisiti dei promotori, società di progetto e eventuale emissione di obbligazioni garantite.
Interventi straordinari per attività specifiche
È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie per il personale impegnato in attività connesse all’alluvione del 2000, ad altri stati di emergenza, alle attività regionali per le Olimpiadi invernali Torino 2006 e al supporto delle sedute del Consiglio regionale, previa attestazione dei responsabili competenti.
Modifiche a leggi regionali precedenti
La legge interviene su più normative precedenti, tra cui:
- canoni per l’uso delle acque pubbliche, con regole di riscossione, aggiornamento, soglie minime e norme transitorie;
- criteri e programma di utilizzo del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese;
- contributi per la lotta alle zanzare, posticipando al 15 ottobre dell’anno precedente il termine per la richiesta;
- contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell’Università di Torino per il triennio 2003-2005;
- disposizioni in materia di gestione del debito regionale;
- adeguamento della disciplina contrattuale regionale ai principi della legge finanziaria statale 2003.
Politiche attive del lavoro
Entro 120 giorni la Regione deve adottare il piano di utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali per programmi di politiche attive del lavoro, con priorità a outplacement, mediazione e selezione del personale. La Giunta deve poi disciplinare il riparto e l’utilizzo del fondo straordinario, con criteri su bacini territoriali, destinatari e modalità di presentazione, cofinanziamento e controllo dei progetti.
Variazioni di bilancio e norma finale
La legge contiene le variazioni di competenza e di cassa del bilancio 2003 e disciplina, in via finale, che dal 2004 la legge finanziaria autorizza la spesa per tutte le leggi regionali vigenti prive di copertura già stabilita. La legge di bilancio non può finanziare provvedimenti non autorizzati dalla legge finanziaria.
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