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Legge

L.R. Piemonte 13/2003

"Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 13/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la collaborazione della Regione Piemonte con il Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di Torino, prevedendo adesione istituzionale, attività congiunte di formazione e cooperazione, programmazione triennale/annuale e un contributo straordinario per la ristrutturazione del Centro. I contributi e le spese indicate sono riferiti agli anni 2004-2006 e alla prima applicazione della norma.

Collaborazione tra Regione Piemonte e CIF-OIL di Torino

Collaborazione tra Regione Piemonte e Centro Internazionale di Formazione dell’OIL

La legge disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL), con sede a Torino. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo come soggetto di sviluppo economico, sociale e culturale sul territorio piemontese, valorizzando la cooperazione internazionale e la formazione.

Finalità e obiettivi della collaborazione

La Regione promuove il rafforzamento delle relazioni del CIF-OIL con i soggetti attivi sul territorio regionale e ne sostiene il ruolo istituzionale. In particolare, la collaborazione mira a:

  • utilizzare le competenze del CIF-OIL per diffondere la cultura dell’internazionalizzazione tra soggetti pubblici e privati piemontesi;
  • valorizzare tali competenze per sostenere le attività internazionali e di cooperazione della Regione e degli enti pubblici nei Paesi terzi;
  • promuovere le competenze presenti in Piemonte affinché possano essere impiegate dal CIF-OIL nelle proprie funzioni;
  • rafforzare la presenza delle istituzioni dell’ONU sul territorio piemontese.

Adesione istituzionale e contributo annuale

Per realizzare tali obiettivi, la Regione aderisce ai fini istituzionali e al mandato del CIF-OIL nel campo della formazione delle risorse umane e della cooperazione internazionale. Il contributo annuale di adesione è definito con le leggi di bilancio regionale, previa lettera d’intesa. Per i primi tre anni la legge stabilisce un importo fisso di 200.000 euro annui.

Attività di collaborazione operativa

La collaborazione tra Regione e CIF-OIL si sviluppa attraverso attività congiunte finalizzate soprattutto alla formazione e alla cooperazione. Le principali azioni previste sono:

  • formazione di funzionari e amministratori regionali e delle autonomie locali;
  • formazione di operatori di associazioni, enti strumentali e personale universitario;
  • promozione dei contatti tra Regione, enti e istituzioni interessate e il personale in formazione presso il CIF-OIL;
  • individuazione di sinergie tra interventi regionali e iniziative del Centro;
  • utilizzo degli interventi e dei progetti del CIF-OIL a sostegno della cooperazione regionale con i Paesi individuati dalla Regione;
  • promozione e accompagnamento delle iniziative dei soggetti piemontesi impegnati nei programmi regionali di cooperazione internazionale;
  • definizione di modalità per favorire il contributo dei soggetti piemontesi alle attività istituzionali del Centro.

Programmazione delle attività

Le attività svolte in collaborazione sono programmate su base triennale e annuale. La Giunta regionale definisce direttive programmatiche triennali e le trasmette alla Commissione consiliare competente, che esprime il parere entro 45 giorni; decorso tale termine, il parere si intende favorevole. Sulla base delle direttive, la Giunta predispone un piano annuale d’intesa con il CIF-OIL.

Contributo straordinario per la sede del Centro

La legge prevede inoltre un contributo straordinario una tantum di 3.000.000 euro per la ristrutturazione e il rinnovamento delle strutture, uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio di proprietà comunale attualmente in affitto dal CIF-OIL. Il contributo è assegnato al Centro ed è ripartito in tre tranche annuali da 1.000.000 euro ciascuna.

Disposizioni finanziarie e copertura

Per il finanziamento degli oneri previsti, la legge fa fronte alle spese dell’anno 2004 mediante specifiche dotazioni di bilancio regionali e l’istituzione di appositi capitoli dedicati all’adesione istituzionale, alla collaborazione e al contributo straordinario. Il contributo straordinario è previsto per gli anni 2004, 2005 e 2006. La copertura è assicurata ai sensi della legge finanziaria regionale 2003.

Regime transitorio

In prima applicazione, la Giunta regionale può predisporre il piano annuale anche in assenza delle direttive programmatiche triennali. Questa previsione agevola l’avvio immediato della collaborazione istituzionale.

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