L.R. FVG 15/2021
Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale del turismo e introduce, per il Friuli Venezia Giulia, misure straordinarie per agenzie di viaggio e tour operator: convenzioni con PromoTurismoFVG, contributi e finanziamenti in regime de minimis, regole sui voucher TUReSTA in FVG e coperture finanziarie per il solo anno 2021, nel quadro dell’emergenza Covid-19.
Misure straordinarie a sostegno del turismo regionale e modifiche alla disciplina su agenzie di viaggio e voucher turistici
Misure straordinarie per il comparto turistico del Friuli Venezia Giulia
La legge interviene sulla normativa regionale in materia di turismo e attrattività territoriale, rafforzando il ruolo delle agenzie di viaggio e dei tour operator e introducendo misure economiche straordinarie a sostegno del comparto turistico regionale. Le disposizioni operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e si collocano nel quadro dell’emergenza Covid-19.
Convenzioni con agenzie di viaggio e informazione turistica
La disciplina regionale consente a PromoTurismoFVG di stipulare convenzioni con agenzie di viaggio, con l’obiettivo di migliorare la circolarità delle informazioni turistiche verso l’utenza. La previsione amplia gli strumenti di collaborazione tra soggetto pubblico di promozione turistica e operatori privati del settore.
Requisiti per l’attività di agenzia di viaggio
Per l’esercizio dell’attività è richiesto che l’operatore aderisca a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza, secondo la normativa statale richiamata. Viene inoltre precisato che, per le associazioni, la fruizione dei servizi sociali è riservata esclusivamente agli associati iscritti da almeno un anno alla data del viaggio, nonché ai loro familiari.
Finanziamenti e contributi per agenzie di viaggio e tour operator
La Regione è autorizzata a concedere, in regime de minimis e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, finanziamenti e contributi alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia. Gli interventi riguardano:
- l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici per aumentare ingresso e permanenza dei turisti nel territorio regionale, con particolare attenzione alle località a minore vocazione turistica;
- contributi pari al 20% del canone annuo di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
- contributi di 10 euro per ogni biglietto aereo venduto per partenze o arrivi all’aeroporto di Ronchi dei Legionari;
- un contributo massimo annuo di 500 euro per le spese sostenute in base alla convenzione con PromoTurismoFVG.
I contributi sono cumulabili con eventuali aiuti statali per le medesime finalità e gli stessi beneficiari. La concessione avviene con procedimento a sportello, secondo la legge regionale 7/2000, e la Giunta regionale definisce modalità, termini, tipologie di intervento, riparto delle risorse e rendicontazione.
Voucher TUReSTA in FVG
Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni in cui insiste un sito regionale culturale UNESCO, i voucher TUReSTA in FVG possono essere utilizzati anche per coprire le spese di acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti. Le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale e operativa in Regione sono inoltre autorizzati a concedere tali voucher, e vengono ricompresi tra i soggetti presso i quali i voucher sono spendibili.
Quadro degli aiuti di Stato
I contributi e i finanziamenti previsti dalla legge sono concessi nel rispetto, per quanto applicabile, del Quadro temporaneo europeo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020 e successivamente modificato.
Copertura finanziaria
Per il 2021 sono autorizzate spese specifiche per le finalità previste dalla legge, con copertura a valere sulle missioni turismo del bilancio regionale e mediante prelievo dal fondo accantonamenti. La legge richiama inoltre il prospetto di variazione di bilancio allegato ai fini contabili e di tesoreria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quindi dal 27 ottobre 2021.
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