L.R. Abruzzo 101/2000
Disciplina delle strade del vino in Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove e disciplina in Abruzzo le Strade del Vino come percorsi segnalati di valorizzazione turistica, culturale e commerciale dei territori vitivinicoli. Definisce requisiti, riconoscimento, gestione, contributi e competenze di Regione, enti locali e Province. Le norme restano applicabili per la disciplina delle Strade del Vino e, per estensione, anche ad altri percorsi di valorizzazione di produzioni tipiche, in particolare dell’olio d’oliva.
Disciplina delle Strade del Vino in Abruzzo
Disciplina delle Strade del Vino in Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo promuove e disciplina la realizzazione delle Strade del Vino nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale. L’obiettivo è valorizzare i territori a vocazione vitivinicola e integrarli in un’offerta turistica, culturale e commerciale coordinata.
Finalità e definizione
Le Strade del Vino sono itinerari appositamente segnalati lungo i quali si concentrano valori naturali, culturali e ambientali, oltre a vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. La disciplina mira in particolare a:
- promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola;
- valorizzare i luoghi delle produzioni a denominazione di origine;
- favorire divulgazione, commercializzazione e fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica integrata.
Norme attuative regionali
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve approvare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge le norme e i criteri attuativi. Tali criteri riguardano:
- gli standard minimi di qualità dell’offerta enoturistica regionale;
- un’immagine coordinata e una segnaletica informativa omogenea per l’intero territorio regionale;
- il disciplinare tipo e le linee guida per la gestione delle Strade del Vino;
- i parametri qualitativi dei musei della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine per l’inserimento nelle Strade;
- provvidenze, limiti massimi di spesa, percentuali di contribuzione, termini per le domande, documentazione istruttoria, criteri di selezione e modalità di rendicontazione.
Riconoscimento delle Strade del Vino
Il riconoscimento è concesso dalla Giunta regionale su richiesta di un Comitato promotore. Possono partecipare al Comitato almeno 5 aziende vitivinicole, singole o associate, iscritte all’Albo previsto dalla legge statale sulle denominazioni di origine, insieme ad altri soggetti pubblici e privati interessati, tra cui enti locali, consorzi di tutela, camere di commercio, operatori turistici e associazioni culturali e ambientali.
La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata dalla proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada. Se la Strada è già istituita, il Comitato promotore trasmette comunque un disciplinare per l’adeguamento e la gestione.
Verifiche e contenuti del riconoscimento
La Giunta regionale verifica entro 120 giorni la rispondenza del disciplinare ai criteri regionali, con particolare attenzione a:
- standard qualitativi di base;
- coerenza degli impegni assunti dal Comitato promotore;
- corrispondenza dell’itinerario alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione;
- conformità dei musei inseriti alla normativa regionale di settore e ai parametri qualitativi richiesti.
Se più Comitati chiedono il riconoscimento della stessa Strada, ha priorità quello con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine. Per ciascuna Strada la Regione riconosce anche uno specifico simbolo identificativo.
Comitato di gestione
Entro 60 giorni dal riconoscimento, il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione. Si tratta di un organismo associativo senza scopo di lucro, costituito con atto pubblico e disciplinato da uno statuto che deve garantire l’accesso a tutti i soggetti legittimati a partecipare al Comitato promotore.
Il rispetto di tali requisiti è condizione per ottenere i contributi regionali.
Compiti del Comitato di gestione
Il Comitato di gestione cura la realizzazione, l’adeguamento e la gestione della Strada del Vino e svolge funzioni di promozione e coordinamento. In particolare:
- diffonde la conoscenza della Strada in collaborazione con i produttori e gli altri soggetti interessati;
- promuove l’inserimento della Strada negli strumenti di promozione turistica;
- vigila sull’attuazione coerente del disciplinare e sul buon funzionamento della Strada;
- cura i rapporti con gli enti locali;
- può gestire campagne di informazione per la valorizzazione della Strada;
- può gestire un Museo della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine;
- può presentare le domande di contributo;
- riceve le adesioni dei soggetti interessati al disciplinare approvato.
Se un museo non è gestito direttamente dal Comitato, il responsabile scientifico deve entrare a far parte del Comitato o coordinarsi con esso.
Contributi regionali e interventi finanziabili
Per realizzare le finalità della legge, la Regione concede contributi per:
- creazione della segnaletica specifica della Strada del Vino riconosciuta;
- creazione o adeguamento di centri di informazione sull’area vitivinicola interessata;
- creazione o adeguamento di musei della vite e del vino e/o delle arti e tradizioni contadine in Abruzzo, con il limite di un solo museo finanziabile per ogni Strada;
- adeguamento agli standard di qualità previsti;
- studi, ricerche e pubblicazioni storiche e ambientali sulla cultura del vino e della vite.
Misura dei contributi e priorità
I contributi per segnaletica, centri di informazione e musei possono essere concessi a Comitati di gestione ed enti locali fino al 50% dell’investimento e fino a un massimo di 50.000 euro per intervento. La priorità tra i beneficiari è:
- Comitato di gestione;
- enti locali.
I contributi per l’adeguamento agli standard di qualità possono essere concessi ad aziende vitivinicole singole o associate aderenti alla Strada, fino al 50% dell’investimento e fino a un massimo di 50.000 euro.
Procedura, controlli e revoca dei contributi
La Giunta regionale, tramite apposito programma operativo, definisce:
- l’apertura dei termini per le domande;
- la documentazione istruttoria;
- i criteri e i termini di selezione;
- le modalità di rendicontazione.
La Regione verifica annualmente, sulla base della rendicontazione dei beneficiari, che il contributo sia coerente con le finalità dichiarate. Se tale coerenza manca totalmente o in larga parte, il finanziamento è revocato.
Attività agrituristiche connesse
Le attività di ricezione, ospitalità, degustazione, organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito delle Strade del Vino possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, purché vi sia l’iscrizione nell’albo regionale degli imprenditori agrituristici.
Competenze di comuni, province e comunità montane
I comuni e le province dispongono, per la segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei Comitati di gestione. Comuni, province e comunità montane possono inoltre gestire, su proposta dei Comitati, i centri di informazione.
Le province esercitano il controllo sul rispetto della legge e, in caso di gravi inadempienze del Comitato di gestione o di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento della Strada del Vino. Le funzioni amministrative provinciali sono poi trasferite alla Regione dalla normativa regionale successiva del 2015, secondo quanto indicato nella nota finale del testo.
Estensione ad altri percorsi di valorizzazione
La disciplina si applica anche a Strade e/o percorsi finalizzati alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, tipiche e/o tradizionali, con particolare riguardo all’olio d’oliva.
Aspetti finanziari e decorrenza
Per l’attuazione degli interventi si fa fronte con le assegnazioni previste dalla legge statale sulle Strade del Vino e con le risorse dell’area agricoltura, foreste e sviluppo rurale della Regione Abruzzo. Sono previsti i relativi capitoli di bilancio.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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