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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24911/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge per avere il giudice d'appello respinto, senza adeguata motivazione, la richiesta della difesa di escutere specifici testi; sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata sulla non indispensabilità della prova era meramente assertiva

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la motivazione va valutata nel suo complesso e che, alla luce delle acquisizioni probatorie (perizia che escludeva la paternità della firma da parte della moglie e dichiarazione del dipendente dell'anagrafe che consegnò il modulo ricevuto dall'imputato), il giudice del merito non ha agito illogicamente nel ritenere superflua l'assunzione delle dichiarazioni dei testi invocati dalla difesa ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p. Ha inoltre confermato che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della concreta rilevanza probatoria dei testi. Conseguentemente è stata respinta l'impugnazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. (restano ferme le risultanze della sentenza d'appello: proscioglimento per prescrizione del capo relativo all'art. 483 c.p. e conferma della condanna per i reati riferiti agli artt. 48 e 479 c.p., con pena rideterminata in 8 mesi di reclusione)

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Il capo relativo a questo articolo è stato dichiarato prescritto dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha ravvisato profili di illegittimità collegati a tale proscioglimento per prescrizione

  • art. 48 cod. pen.

    Articolo richiamato come titolo di reato per il quale la condanna è stata confermata in appello; la pronuncia di cassazione non ha mutato tale valutazione di merito

  • art. 479 cod. pen.

    Reato per cui l'imputato è stato condannato in appello; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione probatoria che ha portato alla conferma della condanna

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che il giudice del merito può rifiutare l'assunzione di ulteriori prove quando ritiene che, alla luce di quelle già acquisite, la decisione sia già fondata oltre ogni ragionevole dubbio; la valutazione sulla non indispensabilità della prova rientra nel potere di merito e non è sindacabile in cassazione oltre il controllo sulla completezza esplicativa della motivazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La carenza motivazionale va valutata nel suo insieme: non è sufficiente censurare singoli passaggi isolati della sentenza
  • Se il giudice del merito ritiene provate circostanze decisive (es. perizia e dichiarazioni dirette), può legittimamente ritenere non necessaria l'assunzione di ulteriori testimonianze ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
  • In sede di legittimità il sindacato sulla richiesta di rinnovazione probatoria è limitato al controllo sulla completezza e coerenza della motivazione, non sulla rilevanza concreta degli elementi probatori
  • La decisione di proscioglimento per prescrizione e la conferma di condanna per altri capi restano efficaci se la Cassazione respinge il ricorso; eventuali contestazioni devono riguardare vizi di diritto ben evidenziabili
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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