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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1202/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, in relazione al 2004, maggiori ricavi non contabilizzati della Nuova Sima Srl (società che lavorava minerali importati dalla Cina) determinati sulla base dello "sfrido" (perdita di peso dovuta all'essiccazione) calcolato tramite percentuali di umidità; conseguentemente imputava al socio Castellani un maggior reddito di partecipazione per trasparenza. La società e il socio producevano consulenze di parte e contestavano la metodologia e i prelievi dei campioni usati dall'Ufficio. In primo e secondo grado i giudici di merito annullavano l'accertamento ritenendo inattendibile la stima dell'Ufficio e preferendo le analisi prodotte dalla società. L'Agenzia impugnava per cassazione deducendo violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e vizi di applicazione delle regole probatorie.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erronea l'applicazione delle regole dell'accertamento analitico-induttivo da parte della Ctr e rilevando che il giudice di merito non ha adeguatamente valutato le contestazioni dell'Amministrazione (modalità di prelievo dei campioni, idoneità delle analisi, possibilità di disporre C.T.U.). La decisione impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche per nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati dalla Corte (tra cui il dovere del giudice di merito, se l'accertamento è solo parzialmente fondato, di rideterminare il tributo e non limitarsi ad annullare tout court). La pronuncia non definisce definitivamente l'ammontare dell'imposta ma ordina un riesame.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    "L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti"

    La norma autorizza l'Ufficio a determinare il reddito anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che le presunzioni ed il metodo applicato dall'Ufficio (stima dello sfrido) non fossero state adeguatamente comprovate e che il giudice di merito non avesse corretto la ricostruzione in modo motivato

  • art. 2727 cod. civ.

    Riferimento alle regole generali sulla prova; richiamato per collegare le valutazioni probatorie nel procedimento tributario

  • art. 2729 cod. civ.

    Richiamato come principio sulle presunzioni e il loro valore probatorio nell'accertamento dei fatti

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiama l'onere della prova: chi vuol far valere un fatto deve provare i fatti che ne formano il fondamento; rilevante nella valutazione delle prove fornite dall'Ufficio e dalla società

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma invocata come motivo di cassazione per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto da parte del giudice di merito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per il principio che il giudice può avvalersi dei poteri di indagine e valutazione dei fatti e delle prove; la Corte sottolinea che il giudice tributario, ove l'accertamento sia parzialmente fondato, deve rideterminare il tributo entro i limiti delle domande di parte avvalendosi di tali poteri

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio determina maggiori ricavi mediante accertamento analitico-induttivo, le presunzioni usate devono essere 'gravi, precise e concordanti'; se la stima è fondata su dati approssimativi il giudice può rimettere in discussione l'accertamento
  • Il giudice tributario che ritiene l'accertamento solo parzialmente fondato non deve limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve, nei limiti delle domande delle parti, rideterminare il tributo correttamente (dovere di decisione di merito)
  • Se emergono dubbi tecnici rilevanti (es. modalità di prelievo dei campioni, attendibilità delle analisi), il giudice di merito dovrebbe valutare l'opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) per acquisire un dato tecnico imparziale
  • Le prove fornite dal contribuente (consulenze di parte, consumi di energia) possono essere ritenute preferibili rispetto alle stime dell'Ufficio solo se il giudice ne valuta e motiva l'attendibilità rispetto alle contestazioni mosse dall'amministrazione
  • In caso di decisione di annullamento dovuta a vizi di metodo del verificatore, la Corte di cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame, senza che ciò impedisca al giudice di merito di rideterminare l'imposta qualora ne ricorrano i presupposti

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