Cassazione Civile, Sentenza n. 7871/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente chiedeva la ripetizione dell'indebito per euro 12.317,56 relativo ai corretti saldi di conti correnti gestiti dalla banca, deducendo l'illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo). In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la Corte di Bologna ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di appello, degli estratti conto e ha negato l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e l'ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c., motivando che la documentazione doveva essere acquisita in via stragiudiziale e che gli estratti conto, in assenza del contrato di conto corrente, non sarebbero stati esaustivi per provare la pattuizione sugli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità della produzione in appello degli estratti conto: l'indispensabilità della prova deve essere valutata in astratto e l'omessa produzione in primo grado è irrilevante ai fini dell'ammissibilità in appello. Inoltre la Corte territoriale aveva sbagliato nel ritenere che, senza il contratto di conto corrente, gli estratti conto non potessero collegarsi al rapporto, atteso che la banca non aveva contestato l'esistenza della pattuizione sugli interessi; perciò la prova documentale degli estratti conto era indispensabile. Per effetto di ciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato le parti alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. I motivi relativi alla CTU contabile e alla regolazione delle spese sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo; il motivo relativo all'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. è stato invece respinto (la Corte ha confermato che l'acquisizione degli estratti conto tramite art.210 è subordinata alla previa richiesta alla banca). La Corte d'appello di rinvio dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto di quanto stabilito.
Norme richiamate
Norma invocata dalla Corte di appello per dichiarare inammissibile la produzione in appello; la Cassazione chiarisce che l'apprezzamento dell'indispensabilità della produzione in appello va fatto in astratto e che l'omessa produzione in primo grado non è di per sé ostativa.
Regola l'ordine di esibizione; la Cassazione conferma che l'istanza ex art.210 è ammissibile solo se la documentazione è stata previamente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non ha ottemperato.
art. 119, comma 4, T.U.B. (d.lgs. 10/09/1993, n. 385)
Sancisce il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni, compresi gli estratti conto; la Corte richiede che tale diritto sia esercitato preventivamente extragiudizialmente prima di ottenere l'esibizione giudiziale.
Norma in materia di regolazione delle spese di lite; la questione è stata rimessa alla Corte d'appello in seguito al cassazione e al rinvio.
artt. 61, 62, 191 e ss., 115 e 116 c.p.c.
Norme procedurali e sulle prove invocate dalla ricorrente con riguardo alla prova e all'onere della prova; la valutazione dell'ammissibilità della consulenza tecnica e delle produzioni documentali è stata influenzata dall'esito dell'accertamento sulla indispensabilità dei documenti.
art. 24 e 111 Costituzione; artt. 6 e 13 CEDU; art. 47 Carta UE
Diritti invocati dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale e al giusto processo; la Corte ha richiamato tali garanzie ma il decisum si è fondato principalmente su questioni processuali relative alla prova e all'ammissibilità documentale.
Massime di principio
- La valutazione dell'indispensabilità di documenti prodotti per la prima volta in appello va fatta in astratto: è irrilevante che la parte non li abbia prodotti in primo grado, purché si tratti di produzione nuova non già valutata dal giudice di prime cure.
- Se una parte resistente non contesta l'esistenza di una clausola contrattuale rilevante, gli estratti conto possono risultare documenti indispensabili per provare la controversia anche in assenza del testo contrattuale completo.
- L'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti di banche è subordinata alla preventiva richiesta extragiudiziale della documentazione alla banca stessa; senza tale richiesta l'istanza può essere respinta.
- Non è possibile ottenere, tramite CTU d'ufficio, documentazione che costituisce il diretto fondamento della domanda laddove tale documentazione debba essere prodotta e provata dalle parti; la CTU non sostituisce l'onere di produzione delle parti.
- In casi simili è opportuno prima richiedere formalmente alla banca la documentazione (estratti conto, contratto) e, se la banca non adempie, proporre l'istanza di esibizione ex art.210 c.p.c.; in appello si può comunque chiedere l'ammissione di documenti nuovi dimostrando la loro indispensabilità in astratto.
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