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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/136

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/136 della Commissione del 31 gennaio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la zonizzazione sanitaria relativa alla peste suina africana nell'Unione europea, alla luce dell'evoluzione epidemiologica, in particolare di nuovi focolai in Polonia. La modifica incide esclusivamente sull'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri. L'atto è di applicazione immediata ed è direttamente vincolante in tutti i suoi elementi.

Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in relazione alle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana. Riguarda in particolare la ridefinizione territoriale di tali zone in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con effetti immediati dalla data di entrata in vigore. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento 2021/605; resta quindi escluso ogni territorio non incluso nelle zone delimitate nell'allegato aggiornato.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/136 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per la gestione della peste suina africana. L'obiettivo è adeguare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni alla situazione epidemiologica più recente, con particolare riferimento ai nuovi focolai registrati in Polonia e al conseguente aumento del rischio di diffusione.

Contesto e ratio dell'intervento

La Commissione richiama che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini domestici e selvatici e può produrre rilevanti effetti sanitari ed economici, incidendo sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. L'allegato I del regolamento 2021/605, già modificato dal regolamento (UE) 2022/97, viene nuovamente aggiornato sulla base della situazione epidemiologica, dei criteri scientifici di regionalizzazione, degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e delle norme internazionali dell'OIE.

Base giuridica e natura dell'atto

L'atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Non introduce una disciplina autonoma, ma modifica un regolamento di esecuzione già esistente, sostituendone integralmente l'allegato I. Per gli operatori del settore suinicolo e per gli operatori commerciali interessati, ciò significa che la classificazione sanitaria delle aree territoriali deve essere letta esclusivamente alla luce del nuovo allegato.

Aggiornamento delle zone I, II e III

Il cuore del regolamento consiste nella nuova versione dell'allegato I, articolata in tre parti corrispondenti alle zone soggette a restrizioni I, II e III.

Nella parte I vengono elencate le zone soggette a restrizioni I in vari Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia.

Nella parte II sono indicate le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e altri Stati membri interessati.

Nella parte III sono elencate le zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia.

Focus sulle modifiche in Polonia

La motivazione esplicita del regolamento riguarda soprattutto la Polonia, dove nel gennaio 2022 sono stati rilevati nuovi focolai di peste suina africana nei cinghiali in diverse regioni, tra cui Opolskie, Dolnośląskie e Podkarpackie. La Commissione ritiene che tali eventi giustifichino il passaggio di alcune aree dalla zona I alla zona II e la ridefinizione delle delimitazioni territoriali, anche per creare zone di dimensioni sufficienti e più aderenti al rischio reale.

In concreto, la nuova allegazione ridisegna numerose porzioni territoriali polacche, distinguendo con precisione powiat, gminy e, in taluni casi, porzioni di territorio delimitate da strade, linee ferroviarie o altri riferimenti geografici. Il provvedimento mostra quindi una forte granularità territoriale, tipica della regionalizzazione sanitaria in materia di peste suina africana.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici del comparto suinicolo, della trasformazione e del commercio di animali e prodotti di origine animale, l'aggiornamento delle zone comporta la necessità di verificare con attenzione la collocazione geografica degli allevamenti, dei centri di raccolta e delle spedizioni rispetto alle nuove aree restrittive. La classificazione dell'area può incidere sui movimenti consentiti, sulle misure di biosicurezza, sulle autorizzazioni e, in generale, sulle condizioni di commercializzazione all'interno dell'Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l'urgenza, proprio in ragione della situazione epidemiologica dinamica nell'Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alle più recenti informazioni epidemiologiche, in modo da contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Il nuovo allegato ridetermina le zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania.

Razionalità della nuova delimitazione

Le modifiche riflettono nuovi focolai di peste suina africana, soprattutto in Polonia, e il conseguente aumento del livello di rischio. La Commissione richiama criteri scientifici, orientamenti UE concordati con gli Stati membri e norme internazionali dell'OIE per la definizione geografica delle zone.

Effetti sulle zone in Polonia

In Polonia numerose aree vengono riallocate tra le categorie di restrizione, con estensione o irrigidimento delle zone in diverse regioni. Il regolamento menziona espressamente nuovi focolai nei suini selvatici nelle regioni di Opolskie, Dolnośląskie e Podkarpackie e prevede l'aggiornamento delle delimitazioni anche in funzione delle aree circostanti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibilipeste suina africanacircolazione di animali e prodotti di origine animalemercato interno

Testo integrale

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