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Sentenza

Sentenza del 05/11/2015 n. 4768 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Art. 20 d.P.R. n. 131/1986 - Effetti giuridici - Capacità contributiva - Autonomia privata - Poteri negoziali delle parti - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ai fini dell'imposta di registro. La norma individua come oggetto dell'imposizione non il singolo atto formalmente registrato, considerato in modo astratto, ma gli effetti giuridici che l'atto produce e che esprimono la capacità contributiva delle parti. È stata inoltre esaminata la compatibilità di tale criterio con l'autonomia privata e con la libertà delle parti di scegliere gli strumenti negoziali disponibili.

La decisione

La tesi accolta considera legittimo assumere gli effetti giuridici dell'atto quale oggetto dell'imposta di registro. Tale criterio non viola l'autonomia privata, poiché le parti rimangono libere di scegliere, tra i poteri negoziali previsti dall'ordinamento, quelli più idonei a realizzare il risultato patrimoniale perseguito. Nel testo non sono indicati gli estremi del procedimento né una specifica statuizione dispositiva, ma il principio enunciato è favorevole all'interpretazione sostanziale degli effetti giuridici dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è, oltre che una disposizione normativa interpretativa degli atti registrati, una norma che indica quell'elemento strutturale dei rapporti giuridico-tributari che è dato dall'oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicati nella capacità contributiva dei soggetti che li compiono.

    Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere interpretato in relazione ai suoi effetti giuridici, senza limitarsi alla qualificazione formale o alla denominazione attribuita dalle parti. L'applicazione della norma non consente però di sostituire agli effetti giuridici gli effetti economici o un risultato economico complessivo non direttamente riconducibile agli atti registrati.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'imposta di registro occorre verificare gli effetti giuridici oggettivamente prodotti dall'atto, non soltanto il suo nomen iuris o la forma utilizzata dalle parti.
  • La libertà contrattuale non impedisce al legislatore di collegare l'imposizione agli effetti giuridici dell'operazione; le parti restano comunque libere di scegliere lo schema negoziale previsto dall'ordinamento.
  • L'amministrazione finanziaria può qualificare giuridicamente l'atto in base al suo contenuto e agli effetti prodotti, ma non dovrebbe fondare la pretesa esclusivamente su un risultato economico perseguito o su una ricostruzione priva di corrispondenza negli effetti giuridici.
  • Per valutare una situazione analoga è necessario esaminare congiuntamente il testo dell'atto, gli obblighi e i diritti creati, il trasferimento o la modificazione delle posizioni giuridiche e la disciplina applicabile al momento della registrazione.

Testo integrale

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