Cassazione Penale, Ordinanza n. 19268/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di un imputato per concorso nella cessione di sostanza stupefacente. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione probatoria ex artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che la prova della cessione non fosse adeguatamente dimostrata; dall'altro, lamentava la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La decisione di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, ritenute univoche nel provare lo scambio di cocaina, e aveva escluso la lieve entità in ragione della qualità della sostanza e del quantitativo pari a 100 grammi, destinato a numerosi cessionari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate in appello, privo di una critica specifica e idonea alle ragioni della sentenza impugnata, e comunque diretto a sollecitare una nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni, attività riservata al giudice di merito salvo manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il giudizio di esclusione della lieve entità era coerente con i parametri normativi, avendo riguardo sia alla qualità della droga sia al quantitativo complessivo e alla destinazione a più cessionari. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato, quale base della contestazione contestualmente all'art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la cessione/traffico di sostanza stupefacente; la responsabilità è stata confermata sulla base delle intercettazioni
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la Corte esclude la riqualificazione in fatto di lieve entità, valorizzando qualità e quantità della droga e la destinazione a più cessionari
art. 192, comma 2, c.p.p.
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova indiziaria, ma il motivo è ritenuto non specifico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito
art. 530, comma 2, c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione all'insufficienza della prova; la censura è respinta perché tende a una rivalutazione del merito
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
testo unico sugli stupefacenti, applicato nella parte relativa alla cessione di droga e alla sua eventuale lieve entità
Massime di principio
- La prova dei reati in materia di stupefacenti può essere desunta anche da intercettazioni telefoniche e ambientali, senza necessità che vi sia un sequestro o il rinvenimento della sostanza, quando il contenuto captato risulti univoco e logicamente apprezzato dal giudice di merito.
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questione di fatto riservata al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudizio di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, sia relativi alla condotta sia relativi all'oggetto materiale del reato, inclusi quantità e qualità della sostanza stupefacente.
- Quando la quantità della droga, la sua qualità e le modalità concrete dell'operazione indicano una condotta non occasionale e potenzialmente destinata a più cessioni, è legittima l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →