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Legge

L.R. Toscana 76/2009

Commissione regionale per le pari opportunità.

Normativa regionaleL.R. Toscana 76/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana la costituzione, la composizione, le funzioni e l’organizzazione della Commissione regionale per le pari opportunità, organismo autonomo presso il Consiglio regionale. Prevede pareri obbligatori e facoltativi, attività di monitoraggio e promozione, rapporti di collaborazione, indennità e copertura finanziaria. Le norme transitorie hanno riguardato la prima applicazione nel 2009-2010.

Commissione regionale per le pari opportunità

Commissione regionale per le pari opportunità

La legge regionale disciplina l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità in Toscana, quale organismo autonomo di tutela e garanzia presso il Consiglio regionale. Il provvedimento attua i principi costituzionali e statutari in materia di parità tra donna e uomo, con finalità di promozione dell’uguaglianza sostanziale e di rimozione delle discriminazioni.

Finalità e ruolo istituzionale

La Commissione ha il compito di favorire l’attuazione dell’uguaglianza tra i generi e di rimuovere gli ostacoli che producono discriminazioni dirette o indirette a danno delle donne. Svolge anche una funzione di raccordo tra la realtà femminile del territorio regionale e le donne elette nelle istituzioni, costituendo un presidio consultivo e propositivo interno al sistema consiliare.

Composizione, nomina e durata

La Commissione è composta da:

  • un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20, nominate dal Consiglio regionale tra soggetti con riconosciute esperienze scientifiche, sociali, culturali, professionali, economiche o politiche;
  • la consigliera regionale di parità.

Il numero delle componenti stabilito al momento della nomina resta invariato per tutta la durata della Commissione. Le consigliere regionali possono partecipare alle sedute con diritto di proposta e di parola. Le candidature e le proposte di nomina seguono la disciplina della legge regionale sulle nomine e designazioni, con possibilità di presentazione anche da parte di associazioni femminili regionali e di organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio per fini di pari opportunità. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l’ha nominata.

Decadenza, dimissioni e sostituzioni

Le dimissioni diventano efficaci dalla presa d’atto della Commissione. È prevista la decadenza della componente che, senza preventiva comunicazione, sia assente a tre sedute consecutive; la decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza della Commissione. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione secondo le procedure previste per le nomine regionali.

Organi interni e funzionamento

Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Commissione elegge una Presidente e due Vicepresidenti, scelti tra le componenti nominate dal Consiglio regionale. La Presidente convoca e presiede le sedute; la Commissione delibera validamente con la presenza di un terzo delle componenti e, di regola, a maggioranza delle presenti, salvo casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge o dal regolamento interno.

Presidente e Vicepresidenti formano l’Ufficio di presidenza, che può sostituire la Presidente in caso di assenza o impedimento secondo il regolamento interno. La Commissione approva, con il parere favorevole dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, un regolamento interno che disciplina organizzazione e funzionamento, compresa la costituzione di gruppi di lavoro, le consultazioni e i casi di maggioranza qualificata.

Competenze consultive, propositive e di monitoraggio

La Commissione esercita un ampio ventaglio di funzioni, tra cui:

  • parere obbligatorio sulle proposte di legge consiliari in materia elettorale, nomine, pari opportunità, organizzazione del personale, bilancio preventivo regionale, programmazione regionale di sviluppo e atti di programmazione generale e settoriale, nonché sui programmi di attività di IRPET e ARS;
  • osservazioni facoltative su tutti gli atti di competenza del Consiglio regionale, per i profili di parità e non discriminazione di genere;
  • proposte di modifica normativa ai gruppi consiliari e alla Giunta regionale per attuare i principi di pari opportunità;
  • osservazioni sul rispetto del principio di pari opportunità e della rappresentanza di genere nelle nomine regionali, anche sulla base dei dati di monitoraggio;
  • adempimenti relativi alla banca dati dei saperi delle donne prevista dalla normativa regionale sulla cittadinanza di genere.

Svolge inoltre attività di monitoraggio sull’attuazione delle pari opportunità nelle politiche regionali, promuove raccolta e diffusione di informazioni, elabora progetti per aumentare la presenza femminile nelle istituzioni, l’accesso al lavoro e la valorizzazione della professionalità delle donne, sollecita azioni positive e l’applicazione delle leggi statali e regionali a tutela delle donne, conduce indagini sulla condizione femminile in diversi ambiti pubblici e sociali, promuove assistenza e consulenza per le donne in disagio sociale, favorisce iniziative culturali e reti di coordinamento tra organismi e associazioni femminili.

Modalità operative e urgenza

Lo svolgimento delle competenze di carattere progettuale, promozionale e di monitoraggio è normalmente curato dall’Ufficio di presidenza, anche mediante gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi della Commissione. In caso di urgenza e impossibilità di riunire tempestivamente la Commissione, l’Ufficio di presidenza può assumere all’unanimità le decisioni di competenza della Commissione, previa consultazione delle componenti anche per via telematica o telefonica, per quanto possibile. Gli atti così adottati devono essere comunicati alla Commissione nella prima seduta successiva. La Presidente può anche essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare pareri e osservazioni.

Procedure di esame dei pareri

Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce termini e procedure per il rilascio dei pareri e delle osservazioni obbligatorie e facoltative, nonché per il loro esame da parte delle commissioni consiliari competenti. La legge demanda dunque al regolamento consiliare la disciplina operativa del procedimento consultivo.

Rapporti di collaborazione

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con:

  • il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
  • organizzazioni femminili nazionali ed estere, anche con riferimento alle donne emigrate e immigrate in condizioni di disagio;
  • commissioni, comitati, centri e tavoli di concertazione sulle politiche di genere istituiti in altre regioni e presso enti locali;
  • istituti di ricerca e università della Regione, anche mediante convenzioni.

Tali rapporti sono attivati e curati dall’Ufficio di presidenza sulla base degli indirizzi della Commissione.

Struttura organizzativa, risorse e personale

Il Consiglio regionale garantisce autonomia di funzionamento alla Commissione e le assegna risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere. Il personale è determinato nell’ambito della dotazione organica del Consiglio, sentita la Presidente della Commissione.

Programmazione annuale e relazione sull’attività

Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma delle attività da svolgere nell’anno successivo, con la relativa previsione di spesa; tale previsione è valutata ai fini del bilancio di previsione del Consiglio. Nel corso dell’anno l’Ufficio di presidenza può approvare variazioni che comportino minore spesa o nessuna variazione di spesa, dandone comunicazione alla Commissione e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le variazioni che comportano maggiore spesa producono effetti solo se è incrementata la dotazione finanziaria. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia una relazione sull’attività svolta al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Indennità, rimborsi e missioni

Alla Presidente e alle componenti della Commissione, esclusa la consigliera regionale di parità, spetta un’indennità mensile di funzione per dodici mensilità, determinata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento all’indennità del consigliere regionale. Per le sedute della Commissione, dell’Ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro è previsto il rimborso spese di trasferta per chi non risiede nel luogo di riunione; lo stesso rimborso spetta anche per missioni in località diverse dalla residenza, purché motivate da ragioni attinenti al mandato. L’assenza non comunicata prima dell’inizio della seduta comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile. Le missioni all’estero sono autorizzate dall’Ufficio di presidenza della Commissione e gravano sulla dotazione finanziaria assegnata.

Dotazione finanziaria

La Commissione dispone della dotazione finanziaria assegnata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale. Gli oneri della legge sono coperti con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale.

Norme transitorie e regime iniziale

All’entrata in vigore della legge, la precedente Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo assume la nuova denominazione e le nuove funzioni, mantenendo in carica le componenti fino alla scadenza prevista per la Commissione, con conservazione del trattamento economico in essere. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore, la Commissione doveva approvare il regolamento interno secondo la procedura prevista dalla legge.

Abrogazione della disciplina previgente

La legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, istitutiva della precedente Commissione per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, è espressamente abrogata.

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