L.R. Toscana 75/2009
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna numerose leggi regionali toscane su montagna, programmazione, partecipazione, ordinamento del personale, sanità, ambiente, attività produttive e procedure elettorali, con abrogazioni e adeguamenti organizzativi e finanziari. Contiene anche norme transitorie puntuali, ad esempio su servizio civile, uffici di collegamento e graduatorie concorsuali.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2009
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2009
Il provvedimento interviene in modo esteso su molte discipline regionali della Toscana, aggiornando rinvii, competenze, procedure, organi e regole finanziarie. La funzione è di manutenzione normativa, con numerose sostituzioni e abrogazioni, oltre a talune disposizioni transitorie e finanziarie a tempo.
Interventi su montagna, comunità montane e unioni di comuni
La legge aggiorna la disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna, estendendo espressamente il sistema anche alle unioni di comuni costituite ai sensi della l.r. 37/2008. Vengono ridefiniti i soggetti destinatari dei finanziamenti, i criteri di riparto e la nozione di programma finanziario annuale.
Sono finanziabili, in tutto o in parte, con il fondo regionale:
- gli interventi speciali di competenza delle comunità montane e delle unioni di comuni;
- le spese di investimento per progetti di rilievo strategico per lo sviluppo economico, sociale, culturale e socio-sanitario delle zone montane;
- le spese per la progettazione preliminare ed esecutiva;
- le quote di cofinanziamento di progetti con fondi comunitari o regionali.
Sono inoltre aggiornate le regole sui piani di sviluppo, sulle convenzioni tra enti montani e comuni confinanti, sulle modalità di finanziamento regionale e sulla possibilità di inserire progetti concordati con comuni esterni ma confinanti. Sono abrogati alcuni articoli e allegati della l.r. 95/1996.
La disciplina del riordino delle comunità montane è modificata per consentire l’adesione successiva di altri comuni contermini alle unioni di comuni, a condizioni territoriali e di zona distretto, e per regolare meglio successione nei rapporti, sostituzioni dei rappresentanti, scioglimento delle unioni in caso di mancato svolgimento delle gestioni associate e funzioni degli organi. È anche previsto che il comune sede della comunità montana estinta succeda in specifici rapporti di lavoro.
Programmazione, qualità della normazione e procedimenti amministrativi
In materia di programmazione regionale, vengono estesi ai finanziamenti anche i riferimenti a risorse nazionali, oltre a quelle comunitarie.
La disciplina sulla qualità della normazione è rafforzata: le proposte di legge devono essere corredate di relazione illustrativa, tecnico-normativa e tecnico-finanziaria, con eccezioni per bilancio, assestamento, rendiconto e leggi prive di effetti finanziari. La legge di manutenzione è espressamente collocata tra gli atti che possono avvalersi di una relazione illustrativa sostitutiva della relazione tecnico-normativa. Viene inoltre tipizzata la manutenzione normativa periodica, includendo correzione di errori, adeguamento dei rinvii, recepimento di obblighi, attuazione di sentenze e interpretazione autentica.
Sul procedimento amministrativo, la Regione deve confermare o rideterminare i termini superiori a trenta giorni previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi di propria competenza; se non lo fa entro il 31 dicembre 2010, tali termini sono ridotti a trenta giorni. È introdotta una disciplina specifica su pareri e valutazioni tecniche e sulla sospensione dei termini, nonché sulla VIA nelle conferenze di servizi, con regole sulla sospensione, sui tempi di conclusione e sulla rappresentanza regionale nelle conferenze.
Ordinamento regionale, personale, incarichi e organi
La legge interviene sulla normativa riguardante nomine e designazioni, precisando che, quando sono richieste intese con altri soggetti, pubblici o privati, alla loro definizione provvede il Presidente del Consiglio regionale.
In materia di autonomia dell’assemblea legislativa e di organizzazione del personale, vengono introdotte regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per Consiglio e Giunta regionale, individuando i soggetti che assumono il ruolo di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e disciplinando deleghe, supporto dei servizi di prevenzione e protezione e riparto di oneri per la manutenzione degli immobili.
Sono inoltre previsti:
- l’abrogazione della l.r. 44/2003;
- l’adeguamento del testo unico sul personale;
- la disciplina finanziaria per le nuove funzioni del RSPP;
- la cessazione di efficacia, per le graduatorie concorsuali prorogate, al termine della loro validità triennale, con applicazione anche agli enti e organismi dipendenti.
Partecipazione, cittadinanza di genere, difensore civico e politiche internazionali
La legge interviene sulla l.r. 69/2007, modificando le regole dell’Autorità per la partecipazione: l’indennità di funzione è collegata a quella dei consiglieri regionali, con esclusione della ritenuta previdenziale obbligatoria, e dal 1° luglio 2009 sono previsti rimborsi di viaggio, vitto e alloggio per attività istituzionali.
Per la cittadinanza di genere, il Tavolo viene composto mediante deliberazione della Giunta che individua istituzioni e soggetti promotori di politiche di genere e pari opportunità.
Per il Difensore civico regionale sono aggiornate indennità e rimborsi, ancorandoli ai trattamenti dei consiglieri regionali.
In materia di attività europee e internazionali, si prevede che il personale dell’ufficio di collegamento assunto dopo il 31 dicembre 2009 percepisca un’indennità mensile fino al 50% di quella ordinaria, e si consente al Consiglio regionale di approvare progetti d’intervento finanziati con il proprio bilancio, in coerenza con il piano integrato delle attività internazionali.
Riforma delle società partecipate e degli organismi di diritto privato
La legge modifica la disciplina della partecipazione regionale a società e altri organismi privati, precisando che le norme di un capo non si applicano alle società quotate in borsa.
Vengono inoltre introdotti limiti sui compensi degli amministratori e sulle indennità di risultato, consentite solo in caso di utili e in misura ragionevole e proporzionata. È previsto un tetto al compenso annuo lordo dell’amministratore delegato, parametrato al limite massimo del presidente del consiglio di amministrazione.
Semplificazioni e riorganizzazione territoriale delle comunità montane
La legge apporta numerose modifiche alla l.r. 37/2008 sul riordino delle comunità montane, chiarendo composizione degli organi, sostituzioni, competenze della giunta, rapporti conseguenti all’affidamento di funzioni comunali e successione nei rapporti giuridici. Si disciplina l’ampliamento delle unioni di comuni già costituite, la possibilità per tutti i comuni di una comunità montana di aderire a un’unione confinante, la qualificazione dell’ambito ampliato come livello ottimale e la procedura di scioglimento per mancato svolgimento delle gestioni associate, previo invito ad adempiere e termine massimo di sei mesi.
Norme su agricoltura, foreste e azienda agricola regionale
Per l’Azienda regionale agricola di Alberese sono ridefiniti i termini di presentazione del piano di attività e del bilancio, il contenuto del piano pluriennale e annuale, l’iter di approvazione da parte della Giunta e del Consiglio, e la disciplina del personale, assunto con contratto di diritto privato secondo i contratti collettivi agricoli.
Nella legge forestale toscana sono introdotte regole sul rilascio e sulla triturazione/abbruciamento dei residui ligno-cellulosici, sull’uso del SIGAF, sulla competenza territoriale per interventi che interessano più enti e su un nuovo sistema sanzionatorio molto dettagliato per violazioni forestali, con importi graduati, raddoppio nelle situazioni speciali e sospensione dell’autorizzazione in caso di reiterazione. Viene anche abrogato un articolo specifico e aggiornato un rinvio normativo.
Sanità, farmaceutica, acque minerali, estetica e servizio civile
Nell’area sanitaria, le ASL ottengono poteri specifici di vigilanza e controllo su alimenti, mangimi e benessere animale, inclusi sequestro, distruzione, blocco ufficiale e abbattimento. Nei comuni minori o montani è disciplinata la possibilità di istituire una proiezione di farmacia, con limiti demografici e territoriali.
Per le acque minerali e di sorgente, l’avvio dell’attività è assoggettato a dichiarazione di inizio attività al comune, con possibilità di controlli ASL e disciplina delle variazioni significative, della registrazione e dei provvedimenti inibitori. Sono riassegnate competenze e aggiornati i poteri dell’ASL.
Nel servizio civile regionale è prevista, in via transitoria, l’applicazione dei criteri ministeriali fino all’approvazione del piano regionale e comunque fino a sei mesi dopo il prossimo PRS, con determinazione della capacità di impiego tramite delibera di Giunta.
Ambiente, acustica, risorse idriche e tutela del suolo
La legge inserisce una disciplina per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano erogate tramite pubblico acquedotto, demandando a regolamento criteri tecnici di perimetrazione, presentazione delle proposte e disciplina delle attività nelle zone di rispetto.
In materia di inquinamento acustico, vengono aggiornate definizioni, contenuti e ambito territoriale del piano di risanamento acustico, che deve riferirsi all’intero territorio comunale, e si coordinano le previsioni con i piani di azione sui principali assi stradali.
Per la difesa del suolo sono ridefinite le modalità di nomina del segretario generale di bacino e si introduce, tra le norme del piano di tutela delle acque, il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
Effetti temporali e obsolescenza
La legge contiene numerose disposizioni già successivamente abrogate da interventi successivi, e diversi rinvii temporali riguardano annualità 2009-2011 o scadenze fissate al 31 dicembre 2010 o al 31 dicembre 2009. Nel complesso, il testo ha ormai natura prevalentemente di manutenzione storica e molte parti risultano superate o non più operative nella realtà applicativa attuale.
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