Cassazione Civile, Sentenza n. 530/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per imposte di registro e imposte ipocatastali relative al 2011. In primo grado la CTP aveva respinto il ricorso; la CTR Campania aveva rigettato l'appello ritenendolo inammissibile per tardività e confermando la correttezza della cartella, del calcolo degli interessi e della formazione del ruolo. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità per difetto di indicazione della parte processuale (Agenzia delle Entrate) nella sentenza di primo grado; (2) nullità della sentenza di appello per motivazione insufficiente e per copia/incolla di controdeduzioni tardive; (3) censura sulla regolarità della notifica (contestazione dell’avviso di ricevimento e della firma); (4) omissione di pronuncia sulle spese processuali. Inoltre la ricorrente aveva chiesto la sospensione del giudizio in relazione a una definizione tramite ‘rottamazione-quater’, istanza respinta per mancato pagamento delle prime rate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di sospensione connessa alla rottamazione per mancato versamento delle prime due rate. Sul merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha ritenuto fondato il secondo motivo (la motivazione della sentenza di appello è al di sotto del minimo costituzionale in quanto apodittica e non esplicativa delle ragioni che giustificano il dispositivo) e ha assorbito il terzo e il quarto motivo. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto (secondo motivo) e ha disposto il rinvio della causa alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione; ha inoltre disposto il rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992 (art. 23)
Citato nel primo motivo quale norma di riferimento per questioni processuali tributarie; il vizio invocato relativo alla composizione della parte processuale è stato comunque ritenuto inammissibile per carenze di specificità e di allegazione del pregiudizio.
d.lgs. n. 546/1992 (art. 32)
Richiamato nella censura processuale; non ha prodotto l'accoglimento del motivo perché la censura non è stata articolata nei termini richiesti dalla cassazione.
codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3)
Norma che individua come motivo di ricorso per cassazione la violazione o falsa applicazione di norme processuali; alcuni dei motivi proposti sono stati esaminati con questo riferimento e dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per mancata indicazione del pregiudizio.
codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 4)
Riferimento ai motivi di cassazione per omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione della sentenza di appello, applicando questa disposizione per censurare la mancanza del minimo costituzionale della motivazione.
codice di procedura civile (art. 112)
Richiamato nella questione dell'omessa pronuncia su specifiche doglianze; la Corte ricorda l'obbligo del giudice di decidere in merito alle questioni rilevanti, e che l'assenza di motivazione idonea può determinare cassazione.
codice civile (art. 2719)
Invocato dalla ricorrente in relazione alla contestazione della firma sull'avviso di ricevimento; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura avendola assorbita nell'accoglimento del secondo motivo.
codice di procedura civile (art. 214)
Riferito in relazione ai mezzi di prova documentale e autenticazione; la censura relativa alla notifica è stata assorbita e non decisa in via autonoma.
codice di procedura civile (art. 251)
Richiamato nella medesima prospettazione sulle prove documentali riguardanti la notifica; non è stata pronunciata una decisione sul punto per assorbimento.
codice di procedura civile (art. 91)
Richiamato rispetto alla richiesta di rimborso o assegnazione delle spese processuali: la Corte ha rilevato omissione di pronuncia in appello in merito alle spese ma ha assorbito la censura dopo aver accolto il motivo sulla insufficiente motivazione.
Costituzione (art. 111)
Invocata nella prospettazione di nullità per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha utilizzato il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza di appello.
codice di procedura civile (art. 132 e art. 274)
Richiamati dalla ricorrente nell'ambito della censura sulla motivazione e sulle forme del processo; la decisione di cassazione si è però concentrata sulla insufficienza motivazionale invocata e ha rimandato la causa per nuovo esame.
disposizioni di attuazione c.p.c. (art. 118)
Richiamata dalla ricorrente nel contesto delle norme processuali; la Corte non ha ritenuto decisivi gli argomenti formulati su questo riferimento separatamente dall'accertata insufficienza motivazionale.
Massime di principio
- La Corte di cassazione richiede che la motivazione delle sentenze di appello raggiunga un 'minimo costituzionale': argomentazioni apodittiche che si limitano a enunciare conclusioni generiche possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Le censure di nullità o di omissione di pronuncia devono essere formulate con chiarezza e, se riguardano vizi processuali, il ricorrente deve indicare in che modo tali vizi hanno arrecato un effettivo pregiudizio alla propria difesa; altrimenti sono inammissibili per difetto di interesse.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere ricondotti in modo univoco alle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; assenza di specificità o confusione di piani può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Se il giudice d'appello ritiene insussistente una nullità dedotta avverso la sentenza di primo grado, non può limitarsi a dichiarare la nullità della prima sentenza: deve decidere il merito della questione investita dall’appello; viceversa la motivazione dell'appello deve essere comunque adeguata.
- Se si invoca la sospensione del giudizio per definizione agevolata (es. rottamazione), è necessario provare il rispetto effettivo delle condizioni richieste (in particolare l'effettivo pagamento delle rate dovute) per ottenere effetti sospensivi o definitori.
- Questioni relative alla validità delle notifiche (firma su avviso di ricevimento, autenticità, data) richiedono produzione probatoria puntuale: tali censure possono essere decisive se adeguatamente documentate e motivate, altrimenti rischiano di essere assorbite o non esaminate.
- Una cassazione parziale (accoglimento di alcuni motivi e rigetto di altri) è possibile: il risultato pratico può essere la cassazione limitata e il rinvio per nuovo esame nella corte di merito competente, spesso con diversa composizione.
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