Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14907/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la restituzione di immobili e l'accertamento della nullità/illegittimità della trascrizione della confisca riportata sugli stessi. Sosteneva che, al momento della trascrizione della confisca (31 gennaio 2024), i precedenti decreti di sequestro preventive erano ormai inefficaci per decorso dei termini (richiamando l'art. 2644 c.c. e l'art. 104 disp. att. c.p.p.) e che, quindi, la confisca non avrebbe potuto incidere sui suoi diritti risultanti dalla trascrizione dell'atto di compravendita; in subordine sosteneva la sua buona fede all'atto dell'acquisto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto determinante il fatto, non contestato dal difensore, che i beni erano stati nel frattempo attinti da una confisca disposta con sentenza definitiva (sentenza n. 559/2003), costituita come titolo ablativo definitivo che impedisce la restituzione. Ha inoltre censurato la rappresentazione fattuale e giuridica fornita dal ricorrente come vaga, inattendibile e fondata su riferimenti normativi eccentrici rispetto alla materia. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione in sede di esecuzione; è il titolo procedurale con cui era stata proposta l'istanza di restituzione/restituzione dei beni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la sintesi dei motivi in cassazione; usata per il riassunto dei motivi del ricorso.

  • art. 2644 cod. civ.

    Norma sulla trascrizione e sulla rinnovazione degli effetti della trascrizione per atti dispositivi reali; il ricorrente invocava la sua applicazione per sostenere l'inefficacia dei precedenti sequestri, ma la Corte ha ritenuto la richiamata applicazione non pertinente o non dimostrata nel contesto penale specifico.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di raccordo tra istituti civili e procedura penale invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità dell'art. 2644 c.c.; la Corte ha ritenuto che il richiamo fosse eccentric o e non idoneo a sovvertire il fatto della confisca definitiva intervenuta.

  • Sentenza n. 559/2003

    Sentenza di condanna passata in giudicato che ha disposto la confisca dei beni in questione; la sua esistenza e carattere definitivo sono stati ritenuti decisivi dalla Corte per escludere la restituzione al ricorrente.

Massime di principio

  • Se, dopo un provvedimento di sequestro e prima della decisione sull'opposizione alla esecuzione, interviene una sentenza di condanna che dispone la confisca passata in giudicato, quest'ultima costituisce titolo ablativo definitivo che ostacola la restituzione dei beni.
  • La mera impugnazione della trascrizione della confisca non è efficace se non si contesta autonomamente e tempestivamente il provvedimento ablativo definitivo cui la trascrizione si riferisce.
  • La buona fede dell'acquirente deve essere provata con elementi precisi e non può essere desunta in modo generico quando i beni sono formalmente collegati a soggetti con note vicende giudiziarie.
  • L'invocazione di norme civilistiche sulla trascrizione (es. art. 2644 c.c.) nell'ambito di procedure penali richiede un rigoroso nesso logico-giuridico e documentale: la Corte può ritenere tali richiami inapplicabili se non dimostrata l'effettiva incompatibilità temporale o normativa.
  • In casi analoghi è fondamentale contestare espressamente e con adeguata tempestività l'atto di confisca o il provvedimento che vi ha dato origine; altrimenti la presenza di un titolo ablativo definitivo rende inammissibili tentativi successivi di ottenere la restituzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.