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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11273/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso dalla lavoratrice per ottenere differenze retributive collegate al lavoro notturno e alle prestazioni rese oltre l'ottava ora di servizio, in particolare nel servizio a battenti chiusi previsto dalla disciplina collettiva delle farmacie private. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Napoli aveva poi respinto il motivo di gravame della società relativo alla correttezza del conteggio del CTU, ritenendo che le ore eccedenti le prime otto del turno notturno dovessero essere retribuite con la retribuzione oraria più la maggiorazione del 10% prevista dal contratto collettivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di varie clausole dei CCNL farmacie private, oltre che degli artt. 1322, 1362 ss., 2077 e 2108 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 3 del d.lgs. 66/2003, per asserita errata interpretazione delle previsioni collettive e del criterio di calcolo delle maggiorazioni; il secondo denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, per mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito nel ritenere corretto il conteggio del consulente e nell'escludere la tesi della società circa la non cumulabilità delle maggiorazioni per straordinario e lavoro notturno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e cumulativo, senza specificare per ciascuna norma asseritamente violata l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata, e perché non autosufficiente nel riprodurre il contenuto della consulenza tecnica su cui si fondava la censura. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che la doglianza non riguardava l'utilizzo di prove non dedotte ma solo la diversa valutazione delle risultanze probatorie. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato, poiché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di comprendere l'iter logico seguito: la Corte territoriale aveva condiviso il CTU nel senso che, per le ore oltre l'ottava in turno notturno, spetta la retribuzione oraria con la sola maggiorazione del 10%, senza duplicazioni indebite di maggiorazioni. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, senza statuire sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 23 c.c.n.l. farmacie private 1/2/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa disciplina del lavoro straordinario e del servizio notturno; la Corte rileva però che la censura non è specificamente articolata su singole previsioni contrattuali.

  • artt. 20 e 21 c.c.n.l. farmacie private 5/5/2005

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il criterio di calcolo adottato dalla Corte territoriale; la Cassazione reputa il motivo generico e non autosufficiente.

  • artt. 20 e 21 c.c.n.l. farmacie private 26/5/2009

    Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di escludere l'applicazione delle regole sullo straordinario al servizio notturno; la Corte non accoglie la lettura proposta.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato quale parametro ermeneutico/di qualificazione del rapporto, ma non sviluppato in modo specifico nel ricorso.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1371 c.c.

    Invocati per l'interpretazione delle clausole collettive; la Corte ribadisce che il motivo deve indicare specificamente l'errore di diritto e non può risolversi in deduzioni generiche.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non viene accolta alcuna violazione specifica.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla retribuzione del lavoro straordinario e notturno; la Corte conferma la lettura già seguita dal giudice di merito.

  • d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    Invocato come norma sul tempo di lavoro; il motivo è ritenuto non specificamente articolato.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disconosce espressamente la regola di valutazione; non basta la mera diversa ponderazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come criterio interpretativo generale.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ribadisce l'onere di specifica indicazione dei documenti e degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve indicare con precisione, per ciascuna norma asseritamente violata, l'errore giuridico imputato alla sentenza impugnata; censure generiche, cumulative o apodittiche sono inammissibili.
  • Chi fonda il motivo su una consulenza tecnica o su documenti del giudizio di merito deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportandone i passaggi rilevanti in modo da rendere verificabile la doglianza.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione della valutazione delle prove: essa sussiste solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o dichiara, espressamente o implicitamente, di non dover applicare la regola di giudizio sulle prove dedotte.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto inesistente, meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta che il ragionamento sia sintetico o non condiviso dalla parte soccombente.
  • In presenza di clausole collettive sul lavoro notturno e sullo straordinario, la lettura della disciplina retributiva deve essere ricostruita secondo il tenore complessivo delle previsioni applicabili, ma la critica in cassazione deve confrontarsi specificamente con la soluzione interpretativa adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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