Sentenza del 20/03/2017 n. 474 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Impugnabilità dell'atto di pignoramento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale un atto di pignoramento presso terzi eseguito da Equitalia per cartelle di pagamento asseritamente non soddisfatte. Ha contestato la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione del debito tributario e la violazione della legge n. 212/2000, sostenendo inoltre che la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria perché gli atti presupposti non erano stati notificati. In appello ha censurato il difetto di giurisdizione dichiarato dalla CTP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il pignoramento presso terzi sia un atto dell'esecuzione forzata, non incluso tra gli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie ed espressamente escluso dalla giurisdizione tributaria. Le contestazioni relative alla validità del titolo esecutivo e alla notifica delle cartelle avrebbero dovuto essere proposte davanti al giudice ordinario mediante opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi. La verifica della notifica delle cartelle non spettava quindi alla Commissione Tributaria. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti dell'esecuzione forzata tributaria sono esclusi dalla giurisdizione tributaria.
Il pignoramento presso terzi, in quanto atto esecutivo successivo alla cartella di pagamento, deve essere contestato davanti al giudice ordinario e non davanti alle Commissioni Tributarie.
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di pignoramento presso terzi non compare nell'elenco degli atti autonomamente impugnabili.
L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non comprende il pignoramento presso terzi. La possibilità di contestare atti presupposti non notificati insieme a un atto successivo non trasferisce la controversia nella giurisdizione tributaria quando l'atto successivo è un atto dell'esecuzione forzata.
Art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina il pignoramento dei crediti presso terzi nella riscossione mediante ruolo.
Il pignoramento presso terzi costituisce una fase dell'esecuzione forzata esattoriale, distinta dalla precedente fase di accertamento e riscossione del tributo.
Codice di procedura civile
Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
Le contestazioni sull'esistenza, validità o efficacia del titolo esecutivo, nonché sulla regolarità degli atti della procedura esecutiva e sulla notificazione degli atti presupposti, devono essere proposte davanti al giudice ordinario mediante il rimedio processuale pertinente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212
Il contribuente aveva invocato le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente, ma la decisione non ha esaminato nel merito tali censure per il preliminare difetto di giurisdizione tributaria.
Articoli 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le disposizioni erano state richiamate per contestare la prova e la regolarità della notificazione delle cartelle, ma tali questioni avrebbero dovuto essere sottoposte al giudice ordinario nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Massime di principio
- Il pignoramento presso terzi effettuato per la riscossione di tributi è un atto dell'esecuzione forzata e, di regola, non è impugnabile davanti al giudice tributario.
- Le contestazioni relative alla mancata notifica, alla prescrizione o alla validità delle cartelle poste a fondamento del pignoramento devono essere fatte valere davanti al giudice ordinario, tramite opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi, secondo la natura della censura.
- La mancata notifica dell'atto presupposto non attribuisce automaticamente la giurisdizione al giudice tributario quando l'atto concretamente impugnato è un atto esecutivo escluso dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 546/1992.
- La giurisdizione si determina in base alla natura dell'atto impugnato: gli atti tributari autonomamente impugnabili appartengono alla giurisdizione tributaria, mentre gli atti della fase esecutiva appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- Il giudice ordinario investito dell'opposizione può verificare anche la legittimità del titolo esecutivo e la corretta notificazione delle cartelle o degli altri atti presupposti.
- Prima di proporre ricorso è essenziale distinguere tra fase di accertamento o riscossione del tributo e fase di esecuzione forzata, poiché cambiano sia il giudice competente sia i rimedi processuali utilizzabili.
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