Cassazione Penale, Sentenza n. 15061/2025 del 15/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati associativi (art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e reati in materia di armi e stupefacenti. Il ricorrente denunciava: omissione di valutazione delle deduzioni difensive e di documentazione probatoria (art. 292 c.p.p.); insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo (mancata prova della condivisione degli scopi e del metodo, nonché della messa a disposizione del sodalizio); assenza di elementi positivi a carico per il reato di traffico di stupefacenti (contestualizzazione a episodi occasionali); violazione del divieto di ne bis in idem cautelare per fatto già oggetto di arresto in flagranza e successiva archiviazione senza riapertura delle indagini; contestazione della titolarità e disponibilità dei fondi e capannoni (documentazione notarile non valutata). Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la valutazione del Tribunale del riesame si fosse basata su elementi generici e non sufficienti a fondare la custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Ha comunque esaminato il profilo del ne bis in idem e ha ritenuto che non vi fosse identità del fatto tra il precedente procedimento (arresto del 17/06/2022 e successiva archiviazione) e gli episodi contestati nel presente procedimento, essendo diversi nel periodo, nelle circostanze e nel concorso di persone. Il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva preso in considerazione intercettazioni, videoriprese, la presenza dell'indagato nella serra sequestrata, riprese del prelievo di arma, rumori compatibili con manutenzione di armi e conversazioni relative a sorveglianza, approvvigionamento e smercio. Questi elementi sono stati ritenuti idonei a configurare gravi indizi di partecipazione alle associazioni dedite al traffico di stupefacenti e alla cosca ndranghetista (metodo mafioso, ruolo nella sorveglianza, custodia armi, contributo organizzativo). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, in ragione della natura delle questioni dedotte.
Norme richiamate
Il reato associativo aggravato per finalità mafiose è stato interpretato come comprensivo del metodo mafioso (imposizione/dominio sul territorio) e della finalità di agevolazione dell'associazione; la partecipazione può essere dimostrata anche tramite contributi organizzativi, sorveglianza e impiego di risorse (es. armi) a servizio dell'associazione.
L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può costituire lo strumento finanziario di un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la produzione e lo smercio di droga alimentassero la cassa comune della cosca.
Norma richiamata in relazione ai singoli reati di detenzione/trasporto/agevolazione di stupefacenti; la Corte ha valorizzato intercettazioni e riscontri sul posto per qualificare la partecipazione dell'indagato.
Richiama l'obbligo di motivazione e l'esame delle deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente considerato le argomentazioni della difesa e la documentazione prodotta.
Richiamata in relazione alla preclusione derivante dall'omessa riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha spiegato che il divieto processuale opera solo se sussiste identità oggettiva e soggettiva dello stesso fatto e dello stesso ufficio del PM.
principio ne bis in idem
Il principio impedisce un secondo giudizio per lo stesso fatto già giudicato con efficacia di giudicato; la Corte ha precisato che la corrispondenza storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempi, luoghi, persone) è essenziale per far valere il ne bis in idem, assente nel caso esaminato.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi e per la quantificazione del versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in casi di criminalità organizzata è necessario proporre censure specifiche, circostanziate e non generiche: motivi generici vengono ritenuti inammissibili.
- Il divieto di ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale) e coincidenza di tempo/luogo/persona: la mera sovrapposizione di elementi fattuali non basta se i fatti sono diversamente circostanziati o coinvolgono altri concorrenti.
- La partecipazione ad associazione (anche finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere provata da un insieme di indizi: presenza continuativa o ripetuta in luoghi funzionali all'attività illecita, intercettazioni che dimostrano ruoli organizzativi, sorveglianza, custodía armi o contatti con fornitori/consumatori.
- Documenti che attestano la titolarità o la divisione di locali (es. atti notarili) devono essere specificamente dedotti e le loro implicazioni concrete devono essere argomentate; tuttavia, la loro esistenza può risultare irrilevante se vi sono riscontri probatori (video, intercettazioni, comportamenti) che indicano utilizzo operativo dei luoghi per attività illecite.
- Singoli episodi di partecipazione (es. presenza a incontri, materiale di sorveglianza, prelievo di armi) possono concorrere a formare un quadro indiziario idoneo a sostenere la sussistenza dei gravi indizi quando iscritti in un contesto più ampio e ripetuto di operatività.
- Per contestare efficacemente la gravità indiziaria è utile non solo produrre documentazione favorevole (es. prove di divisione dei capannoni) ma anche spiegare criticamente come e perché gli elementi probatori assunti dal giudice non raggiungono il livello di gravità indiziaria richiesto.
- La valutazione delle intercettazioni e delle videoriprese è spesso decisiva: rumori compatibili (es. manutenzione armi), conversazioni organizzative e riprese del luogo possono essere ritenute elementi di prova non marginali dall'organo giudicante.
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