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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23253 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore di un terreno situato in zona P.I.P., elevandolo da 66.000.000 di lire a 603.360.000 lire ai fini dell'imposta di registro. I ricorrenti contestavano, da un lato, che la lite fosse stata definita mediante condono fiscale dalla società acquirente O. S.r.l., coobbligata solidale, con effetti estensibili anche a loro; dall'altro, contestavano la congruità del valore accertato dall'Ufficio, sostenendo che avrebbe dovuto considerarsi il valore predeterminato dal Comune nell'ambito della procedura espropriativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto che l'Agenzia delle Entrate aveva disposto lo sgravio delle somme richieste ai ricorrenti, dopo aver riconosciuto la validità dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla società acquirente ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. Lo sgravio ha integralmente soddisfatto l'interesse dei ricorrenti e ha determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo l'esame anche della contestazione sul valore del terreno. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La definizione agevolata della lite fiscale presentata e validamente perfezionata da un coobbligato solidale può produrre effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, determinando lo sgravio delle somme richieste e la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Le disposizioni disciplinano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore dichiarato negli atti soggetti a imposta di registro. Nel caso concreto, la questione non è stata esaminata nel merito perché lo sgravio ha eliminato l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria annulla o sgrava integralmente la pretesa tributaria durante il giudizio, viene meno l'interesse del contribuente alla prosecuzione del processo e la controversia può essere dichiarata cessata.
  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale può estendere i propri effetti agli altri soggetti obbligati per la medesima imposta, purché l'Amministrazione ne riconosca la validità e disponga il conseguente sgravio.
  • Se lo sgravio è totalmente satisfattivo, le ulteriori censure relative alla legittimità o alla quantificazione dell'accertamento diventano assorbite e non devono essere esaminate dal giudice.
  • La cessazione della materia del contendere può comportare una decisione formalmente sfavorevole, come l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma sostanzialmente favorevole al contribuente se la pretesa fiscale è stata integralmente eliminata.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo intervenuto durante il giudizio, è opportuno verificare che lo sgravio riguardi tutti gli obbligati, tutte le annualità e tutti gli atti ancora contestati.

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