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Sentenza

Sentenza n. 4613/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1004/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 30.12.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto al bonus Carta del docente di 500 euro per l'anno scolastico oggetto del giudizio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 1004/2024, pubblicata il 30 dicembre 2024 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero a renderle disponibili 500 euro per l'anno scolastico interessato. Deduceva il mancato adempimento e chiedeva l'accredito del bonus entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. In camera di consiglio il TAR ha prospettato l'inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo non era stato notificato all'indirizzo digitale ufficiale del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la pretesa esecutiva. Ha ritenuto applicabile anche all'ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, trattandosi di esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria. Perché il termine decorra, il titolo deve essere notificato alla sede legale dell'amministrazione debitrice, utilizzando l'indirizzo PEC individuato secondo le regole sui pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva registrato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notifica presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, presso formazione.scuola@istruzione.it o presso l'indirizzo indicato in un comunicato ministeriale non era idonea; neppure la notifica all'Avvocatura dello Stato poteva sostituire quella alla sede legale, essendo prevista per finalità processuali. Non essendo validamente notificato il titolo, il termine dilatorio non aveva iniziato a decorrere. Spese compensate, in considerazione della difesa di mero stile del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine di 120 giorni per l'adempimento spontaneo si applica anche quando si promuove l'ottemperanza per eseguire una condanna giudiziale al pagamento di somme, comprese quelle dovute mediante moneta elettronica.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Per notificare validamente un atto giudiziario a un'amministrazione, l'indirizzo PEC del Registro IPA può essere utilizzato solo se l'indirizzo dell'ente non risulta nel Registro delle PP.AA.; se risulta in quest'ultimo, la notifica va effettuata all'indirizzo lì indicato.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Il Registro delle PP.AA. è il registro degli indirizzi PEC delle amministrazioni da consultare per individuare il domicilio digitale ai fini della notifica; l'indirizzo IPA rileva solo in mancanza dell'indirizzo nel Registro delle PP.AA.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La norma non rende l'IPA un elenco utilizzabile in via generale e alternativa: la notifica all'indirizzo IPA è valida solo nei limiti previsti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, ossia quando l'amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per eseguire un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando il pagamento deve avvenire mediante moneta elettronica.
  • Affinché decorra il termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, il titolo esecutivo deve essere notificato alla sede legale dell'amministrazione debitrice presso il domicilio digitale ufficiale individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi.
  • Se l'indirizzo PEC dell'amministrazione è presente nel Registro delle PP.AA., la notifica deve essere effettuata a tale indirizzo; il domicilio digitale estratto dal Registro IPA è utilizzabile solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulta nel Registro delle PP.AA.
  • La notifica del titolo all'Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, non sostituisce la notifica alla sede legale dell'amministrazione debitrice richiesta per avviare il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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