Ordinanza n. 725/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Dirigenziale n. 242 del 20 gennaio 2026 dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO relativo al “Affidamento della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la Fornitura biennale, eventualmente prorogabile per ulteriore 12 mesi, in somministrazione, di Dispositivi Medici per il trattamento mini-invasivo del dolore occorrenti ai Centri HUB, ai Centri Spoke e alla U.O.C. Cure Domiciliari della rete per la terapia del dolore dell’ASL Napoli 1 Centro di cui alla Delibera d’indizione n. 988 del 05/05/2025- importo complessivo di aggiudicazione pari a € 6.694.800,00 oltre iva.” comunicata in pari data, a mezzo pec, dalla quale la società Medifor apprendeva di non essere aggiudicataria del lotto 12 ma collocata in graduatoria al secondo posto e di aver acquisito la documentazione riguardante la società aggiudicataria, a seguito di istanza di accesso agli atti solo in data 30 gennaio 2026; - Dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento ai verbali n. 5 del 23 settembre 2025 e n. 7 del 27 ottobre 2025 e 8 del 10 novembre 2025 relativi rispettivamente alla ammissione della aggiudicataria ed alla valutazione della offerta tecnica presentata dalla Medifor Srl; - Del Disciplinare di gara, art. 18.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, nella parte in cui è stata disposta genericamente ed in modo non comprensibile la valutazione col sistema discrezionale per il Lotto 12) la “(…) durata del generatore di almeno 7 gg”; - Di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile; Con conseguente condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 124 cpa in forma specifica o per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 12 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici destinati al trattamento mini-invasivo del dolore, nonché gli atti di gara e la clausola del disciplinare relativa alla durata del generatore
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, collocata al secondo posto nel lotto 12, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'altra concorrente, i verbali di gara relativi all'ammissione dell'aggiudicataria e alla valutazione dell'offerta tecnica, nonché la previsione del disciplinare concernente la valutazione discrezionale della durata del generatore di almeno sette giorni. Ha dedotto, in particolare, l'erronea o non comprensibile interpretazione della lex specialis quanto al requisito della durata della batteria, sostenendo che il sistema on/off avrebbe consentito l'uso non continuativo anche di una batteria con durata inferiore a sette giorni; ha inoltre prospettato profili relativi alla sicurezza del dispositivo aggiudicatario e ha chiesto l'annullamento degli atti, con risarcimento in forma specifica o per equivalente. Le parti resistenti hanno dedotto profili di inammissibilità e irricevibilità, riservati dal Collegio alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando alla sede di merito l'approfondimento dei profili di inammissibilità e irricevibilità. Ha ritenuto, in via sommaria, che la lex specialis prescrivesse inequivocabilmente una durata minima del generatore di sette giorni. I chiarimenti di gara sono stati considerati coerenti con tale prescrizione: la presenza del pulsante on/off presuppone una durata della batteria superiore a sette giorni e non consente di soddisfare il requisito mediante l'uso intermittente di una batteria di durata inferiore. Il punteggio discrezionale contestato è stato ritenuto riferito esclusivamente alla durata almeno settimanale della batteria, e non alla potenza del generatore; la richiesta è stata giudicata ragionevole perché diretta a evitare interruzioni del trattamento e a ridurre la necessità di sostituzione del dispositivo da parte degli operatori. Quanto alla sicurezza, il dispositivo dell'aggiudicataria risultava munito delle certificazioni prodotte in gara, non contestate dalla ricorrente. Il pregiudizio cautelare è stato inoltre ritenuto dedotto in termini estremamente generici. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori in favore dell'ASL e in euro 1.000 in favore dell'aggiudicataria. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 28 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale criterio normativo di aggiudicazione della procedura.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 124 c.p.a.
Indicato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente, senza essere oggetto di autonoma decisione cautelare.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive che la durata di un componente o dispositivo sia di "almeno" un determinato periodo, la clausola va interpretata come imposizione di una durata minima effettiva pari a quel periodo; l'utilizzo intermittente del dispositivo non consente di eludere tale requisito mediante una batteria avente durata inferiore.
- La funzione on/off di un dispositivo non modifica il requisito minimo di durata della batteria quando la lex specialis collega espressamente la prestazione alla durata del generatore: il requisito riguarda l'autonomia complessiva del dispositivo e non il solo tempo di utilizzo effettivo.
- È legittimo richiedere e valutare discrezionalmente, in una gara per dispositivi destinati a trattamenti sanitari, una durata minima della batteria funzionale a evitare interruzioni del trattamento e a ridurre la necessità di sostituzione del dispositivo, ove la prescrizione sia chiara e ragionevolmente collegata all'efficacia del servizio.
- In sede cautelare, la contestazione della sicurezza di un dispositivo non è idonea a fondare la sospensione dell'aggiudicazione quando l'aggiudicatario abbia prodotto in gara le certificazioni richieste e tali certificazioni non siano state specificamente contestate.
- La domanda cautelare può essere respinta quando il pregiudizio allegato dal ricorrente sia formulato in termini estremamente generici e non consenta di apprezzare concretamente l'urgenza e l'irreparabilità del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 573/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 539/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →