Sentenza del 05/10/2017 n. 5723 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Tassa di concessione governativa - Radiotelefonia mobile - Termine per il versamento del tributo - Termine per il pagamento del canone contrattuale - Coincidenza dei termini - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, per la radiotelefonia mobile, il termine per il pagamento della tassa di concessione governativa coincide con quello previsto per il pagamento del canone contrattuale. L'avverbio "congiuntamente" non riguarda soltanto le modalità di versamento, ma anche la scadenza del pagamento, che segue quella delle singole bollette emesse dal gestore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro cui l'utente di un servizio di telefonia mobile deve versare la tassa di concessione governativa. Il punto interpretativo è se tale termine coincida con la scadenza stabilita per il pagamento del canone contrattuale indicata nelle singole bollette. La sentenza interpreta la nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972, ritenendo che il tributo sia collegato ai mesi considerati in ciascuna bolletta e che il termine di pagamento sia determinato per relationem rispetto alla scadenza del canone.
Norme richiamate
d.P.R. n. 641/1972, Tariffa allegata, art. 21, nota 1
Il termine "congiuntamente" è stato interpretato in senso ampio: il pagamento della tassa deve essere effettuato insieme al canone contrattuale, con la medesima scadenza indicata nella relativa bolletta. Il termine del tributo è quindi determinato per relationem rispetto a quello previsto dal contratto e dalle fatture del gestore.
Massime di principio
- Quando una norma collega il pagamento di un tributo a quello di un corrispettivo contrattuale e utilizza espressioni come "congiuntamente", il collegamento può riguardare non solo le modalità di pagamento, ma anche il termine di scadenza.
- In presenza di un rinvio per relationem alla fatturazione del gestore, la scadenza del tributo può coincidere con quella indicata nella singola bolletta, purché il collegamento normativo sia sufficientemente chiaro.
- Per contestare un pagamento tardivo occorre verificare la disciplina vigente, il contenuto della norma istitutiva e le scadenze concretamente indicate nelle fatture o nel contratto.
- Il principio è specificamente riferito alla tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile e non può essere automaticamente esteso a tributi diversi privi di un analogo collegamento normativo.
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