Cassazione Civile, Ordinanza n. 14559/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, emesso da un Comune per omesso/parziale versamento dell'imposta su fabbricati e aree edificabili. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, con riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo; in appello, invece, il Comune ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto del ricorso originario del contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto: adeguatamente motivato l'avviso; non provata la conduzione diretta dei terreni, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'agevolazione ICI per terreni agricoli; e non convincente la contestazione sul valore attribuito alle aree edificabili. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sulla determinazione del valore delle aree edificabili, sostenendo che l'atto fosse un semplice prospetto riepilogativo con richiamo alla delibera comunale e quindi insufficientemente motivato; 2) e 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello sia sulla motivazione dell'avviso sia sul diniego dell'agevolazione per terreni agricoli; 4) violazione delle norme processuali e costituzionali per non avere il giudice di appello dato seguito a una richiesta di discussione orale asseritamente presentata dalla controparte. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'avviso era sufficientemente motivato perché recava gli elementi essenziali dell'imposizione e il richiamo alla delibera comunale sui valori delle aree edificabili, atto generale conoscibile dal contribuente. Ha inoltre ribadito che, in tema di ICI, la determinazione del valore delle aree edificabili deve muovere dai parametri di legge, ma la delibera comunale ha natura di fonte presuntiva e integrativa, non esclusiva; inoltre, l'agevolazione per i terreni agricoli richiede non solo la qualifica soggettiva, ma anche la prova autonoma della conduzione effettiva dei terreni, prova che nel caso concreto il contribuente non aveva fornito in modo sufficiente. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché la censura non risultava adeguatamente autosufficiente e, per di più, il ricorrente non aveva interesse a dolersi del mancato accoglimento di un'istanza presentata dalla controparte. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Comune era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consenta al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne an e quantum.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato tra le norme invocate sulla motivazione dell'atto impositivo in materia tributaria.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, da determinarsi secondo parametri legali tassativi (zona, edificabilità, destinazione, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato).
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446
Il Comune può determinare periodicamente valori venali per zone omogenee al fine di limitare il potere di accertamento e prevenire il contenzioso; tali valori hanno funzione presuntiva e non imperativa.
art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Le disposizioni sull'ICI richiamate valgono anche ai fini della base imponibile IMU.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la carenza o apparenza della motivazione integra nullità solo se non consente di individuare la ratio decidendi.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
La motivazione apparente o incomprensibile è equiparata a mancanza di motivazione e determina nullità della sentenza solo se non raggiunge il minimo costituzionale.
artt. 2 e 9 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'agevolazione ICI per terreni agricoli presuppone la sussistenza dei requisiti soggettivi e della conduzione effettiva del fondo.
art. 58 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per terreni agricoli in relazione alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
art. 11 L. 19 gennaio 1963, n. 9
L'iscrizione negli appositi elenchi è indice della qualifica, ma non prova da sola la conduzione effettiva dei terreni.
art. 100 c.p.c.
Manca interesse a dolersi del mancato accoglimento di un'istanza proposta dalla controparte, se il ricorrente non è legittimato a contestarla.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria nel procedimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di ICI/IMU, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria e consente al contribuente di comprendere e contestare base imponibile, aliquota e imposta dovuta; non è necessario un livello di analiticità tale da anticipare ogni possibile difesa.
- Per la determinazione del valore delle aree edificabili, i criteri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 sono tassativi come parametri legali di riferimento; tuttavia, le delibere comunali sui valori venali hanno natura di fonte presuntiva e integrativa, utili anche per annualità precedenti, ma non vincolano in modo assoluto né impediscono la prova contraria.
- Chi invoca l'agevolazione ICI per terreni agricoli deve provare non solo il possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla legge, ma anche la conduzione effettiva del fondo; la sola iscrizione negli elenchi o la produzione di documenti fiscali generici non bastano, se non dimostrano in concreto la coltivazione.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando l'apparato argomentativo non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera sinteticità o la presenza di argomentazioni non condivise dalla parte soccombente.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nel giudizio di merito, e la censura su fatti processuali non risultanti dalla sentenza impugnata richiede specifica allegazione e autosufficienza; inoltre, manca interesse a dolersi del mancato esito favorevole di un'istanza proposta dalla controparte.
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