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Sentenza

Sentenza del 05/10/2017 n. 4003 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento sintetico - Redditometro - Presunzione semplice - Riparto dell'onere probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la natura e il valore probatorio dell'accertamento sintetico basato sul redditometro. Il redditometro determina il reddito complessivo presunto del contribuente mediante elementi indicativi di capacità contributiva fissati da decreti ministeriali. Tali elementi hanno natura statistica e fondano presunzioni semplici, eventualmente qualificate, ma comunque relative. Di conseguenza, il contribuente può contestare la ricostruzione dell'Amministrazione fornendo prova contraria, anche di natura meramente indiziaria.

La decisione

Il principio affermato è favorevole al contribuente sotto il profilo dell'onere probatorio: l'accertamento redditometrico non costituisce una prova definitiva della maggiore capacità contributiva, ma una presunzione relativa. L'Amministrazione deve quindi fondare l'accertamento sugli elementi previsti dalla disciplina applicabile, mentre il contribuente può superarlo dimostrando, anche attraverso indizi concordanti, che le spese o gli elementi considerati derivano da redditi esenti o già tassati, da disponibilità finanziarie pregresse o da risorse di terzi. Dal testo non emerge l'esito processuale specifico, ma il principio enunciato attribuisce al contribuente un effettivo spazio per fornire prova contraria.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 600/1973

    L'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38 d.P.R. 600/1973 tende a determinare il reddito complessivo presunto del contribuente attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, ma la ricostruzione resta presuntiva e può essere superata dal contribuente mediante prova contraria.

  • Decreti ministeriali sul redditometro

    Elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti da decreti ministeriali con periodicità biennale.

    I decreti individuano gli indicatori e i parametri utilizzabili per la ricostruzione statistica del reddito, senza trasformare automaticamente tali elementi in prova piena e incontrovertibile.

Massime di principio

  • Il redditometro non dimostra automaticamente l'esistenza di un reddito maggiore: costituisce una presunzione, normalmente superabile.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento fornendo anche elementi indiziari, purché coerenti, specifici e idonei a spiegare la provenienza delle somme utilizzate o delle spese sostenute.
  • È utile documentare redditi esenti o già tassati, risparmi accumulati negli anni precedenti, finanziamenti, donazioni, prestiti o disponibilità messe a disposizione da familiari e terzi.
  • L'Amministrazione deve applicare correttamente gli indicatori previsti dalla disciplina vigente e considerare le spiegazioni e la documentazione fornita dal contribuente.
  • La natura statistica del redditometro impedisce di trattare il risultato matematico dello strumento come prova assoluta e impone una valutazione concreta della situazione patrimoniale e finanziaria del contribuente.

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