Cassazione Civile, Ordinanza n. 12767/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce dalla domanda proposta da una parte che aveva venduto, con atto del 24 maggio 2010, la proprietà di un immobile a una controparte e contestualmente aveva costituito in favore di un terzo il diritto di abitazione sul medesimo bene. La venditrice ha chiesto la declaratoria di nullità, annullamento o rescissione del contratto, deducendo che l'immobile era stato acquistato all'asta durante una lunga convivenza con il convenuto principale, che il prezzo era stato sostenuto in parte da lei e in parte dal convivente e che quest'ultimo l'avrebbe costretta, con minacce e violenze, a trasferire il bene dopo il deterioramento del rapporto. Il convenuto ha resistito sostenendo che la controparte fosse solo interposta fittizia, che non vi fosse stato alcun mutuo in suo favore e che egli avesse sostenuto ingenti spese di ristrutturazione. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande; la Corte d'appello, in riforma, ha accolto la domanda di annullamento per violenza morale, ritenendo provate la minaccia e la sua incidenza causale sulla stipula. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c. e degli artt. 1427, 1434, 1435, 1437 e 2697 c.c., contestando la valutazione delle prove, in particolare la testimonianza della sorella della controparte, l'uso delle risposte all'interrogatorio formale e la mancata considerazione di altri testimoni e documenti; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la testimonianza del proprio fratello e la controdichiarazione della controparte, che a suo dire dimostrerebbero l'intestazione fittizia del bene per ragioni fiscali; con il terzo ha nuovamente invocato violazione degli artt. 1427, 1434, 1435 e 2697 c.c. e omessa/contraddittoria motivazione, insistendo sulla durata ultradecennale del rapporto sentimentale, sull'assenza di precedenti violenti, sulla procura generale e sulle prove delle ristrutturazioni e dell'intestazione fittizia. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e non un reale errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo; ha ribadito che la violenza rilevante ai fini dell'annullamento richiede una minaccia specificamente diretta a estorcere il consenso e causalmente determinante, mentre la valutazione della sussistenza di tale minaccia e del nesso causale è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e agli ulteriori oneri processuali conseguenti all'inammissibilità/rigetto in base all'art. 380-bis c.p.c. e al D.P.R. n. 115 del 2002.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, rilevando che le doglianze mascheravano richieste di nuova valutazione del merito probatorio. Ha confermato l'impostazione della sentenza d'appello, secondo cui era stata provata una violenza morale idonea a determinare il consenso al contratto e la relativa incidenza causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma in favore della controricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché agli ulteriori importi previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o viola la regola del prudente apprezzamento; non se si contesta soltanto il modo in cui ha valutato le prove.
art. 244 c.p.c.
Richiamato insieme alle doglianze probatorie, senza un autonomo rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 1427 c.c.
L'annullamento presuppone un vizio della volontà; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la violenza morale.
art. 1434 c.c.
La violenza invalidante richiede una minaccia causalmente determinante e specificamente diretta a estorcere il consenso; non bastano timori soggettivi o valutazioni di convenienza.
art. 1435 c.c.
La minaccia può essere anche indiretta o non esplicita, purché sia finalizzata a ottenere il consenso al contratto e sia idonea a condizionare la volontà.
art. 1437 c.c.
La minaccia di far valere un diritto è rilevante solo se assume carattere di ingiustizia in funzione del fine perseguito e produce un vantaggio non dovuto o comunque obiettivamente ingiusto.
art. 2697 c.c.
È richiamato nelle censure sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ribadisce che la doglianza in realtà mirava a una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non consente di censurare la mera ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, quando si contesti in realtà l'apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione o di nullità della sentenza ricorre solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per la mera insoddisfazione sulla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non l'omesso esame di singoli elementi istruttori o la critica alla persuasività delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie ivi previste, condannando il ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di annullamento del contratto per violenza morale, la minaccia deve essere specificamente diretta a estorcere il consenso e deve aver inciso causalmente sulla decisione di concludere il negozio; non sono sufficienti timori interiori, impressionabilità o valutazioni soggettive di convenienza.
- La valutazione della sussistenza della minaccia, della sua gravità e del nesso causale con la stipulazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura è ammissibile solo se si deduce l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l'erronea inversione dell'onere della prova.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non ricorre quando la sentenza abbia comunque preso in considerazione il fatto, anche se non abbia esaminato ogni singolo elemento istruttorio o abbia attribuito maggior peso ad altre prove.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella scelta tra le varie fonti di prova, nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni e nella ricostruzione del fatto, salvo il limite del minimo costituzionale della motivazione.
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