L.R. Sardegna 26/2018
Norme per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna la lavorazione, trasformazione e confezionamento in azienda di prodotti agricoli aziendali destinati al consumo in azienda e alla vendita diretta nel mercato locale, cioè in tutto il territorio regionale. Stabilisce destinatari, requisiti dei locali, notifica SUAPE, limiti igienico-sanitari e direttive attuative della Giunta. Non prevede nuovi oneri per il bilancio regionale.
Lavorazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali in Sardegna
Lavorazione e vendita diretta di prodotti agricoli aziendali in Sardegna
La legge regionale della Sardegna promuove la trasformazione in azienda dei prodotti agricoli propri, con l’obiettivo di sostenere le piccole imprese agricole e le aree rurali, in particolare le zone interne. La disciplina riguarda attività da svolgere nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di igiene e sicurezza alimentare.
Ambito di applicazione e finalità
La normativa consente la lavorazione, trasformazione e confezionamento in azienda di prodotti di produzione aziendale, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando tali prodotti sono destinati:
- al consumo presso l’azienda stessa;
- alla sola vendita diretta nel mercato locale.
Il “mercato locale” è definito come l’intero territorio della Sardegna. La legge si applica quindi esclusivamente nel territorio regionale.
Soggetti destinatari
Possono avvalersi delle misure previste dalla legge:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- i coltivatori diretti singoli e associati di cui all’articolo 2083 del codice civile.
Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi
L’imprenditore che intende svolgere queste attività deve presentare la notifica ai fini della registrazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, presso lo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE).
Requisiti dei locali e utilizzo degli spazi aziendali
I requisiti edilizi dei locali aziendali o dell’abitazione destinati alle lavorazioni, trasformazioni e al confezionamento seguono quelli previsti per gli edifici a uso residenziale del comune in cui ha sede l’impresa, tenendo conto della ruralità degli edifici.
La destinazione di un locale a tali attività non comporta, di per sé, il cambio di destinazione d’uso.
Per i profili strutturali e igienico-sanitari la disciplina rinvia alle direttive di attuazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e regionale e in coerenza con i regolamenti europei sull’igiene degli alimenti.
Sono previsti due possibili spazi operativi:
- la cucina di civile abitazione, se dotata dei requisiti igienico-sanitari prescritti e se l’attività si svolge in modo distinto e in tempi diversi dall’uso domestico;
- un locale polivalente, per le diverse fasi di lavorazione.
Regole igienico-sanitarie e autocontrollo
Le attività devono rispettare la normativa comunitaria richiamata dalla legge, in particolare i regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004, e devono essere svolte nel rispetto del piano di autocontrollo.
È inoltre consentito l’uso di spezie e di ingredienti minimi non prodotti in azienda, secondo l’elenco definito nelle direttive attuative.
Direttive di attuazione della Giunta regionale
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti e sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei comparti agricoltura e commercio, deve emanare direttive di attuazione che definiscano:
- l’elenco degli ingredienti utilizzabili pur non prodotti in azienda;
- i requisiti dei locali;
- le linee guida per il piano di autocontrollo;
- i quantitativi massimi, per tipologia di prodotto, assoggettabili alle lavorazioni e trasformazioni previste.
Le direttive sono soggette al parere preventivo della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni; decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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