Cassazione Civile, Ordinanza n. 30308/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, nella quale il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Difesa contro una sentenza della Corte d'Appello di Napoli era stato rigettato con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di legittimità, ma nel dispositivo non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, che l'aveva richiesta nel controricorso dichiarandosi antistatario. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la formula di distrazione in favore dell'avvocato.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo della precedente ordinanza n. 5813/2024 fosse integrato con la previsione di distrazione delle spese in favore dell'avv. Ettore Leperino, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa, e ha dato atto dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere ottenuta tramite il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è lo strumento processuale corretto per integrare il dispositivo quando sia stata omessa la statuizione sulla distrazione delle spese.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La procedura di correzione è coerente con la norma che richiama tale rimedio nel caso di soddisfazione del credito del difensore per onorari e spese; la domanda di distrazione non è qualificata come domanda autonoma.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza del presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una questione da devolvere ai mezzi ordinari di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma di istanza incidentale accessoria alla pronuncia sulle spese, sicché la sua omissione nel dispositivo è correggibile senza riapertura del giudizio.
- La correzione dell'errore materiale è ammessa anche rispetto alle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Il procedimento di correzione, in materia di distrazione delle spese, realizza esigenze di economia processuale e di ragionevole durata, consentendo al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30261/2024 del 25/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30273/2024 del 25/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30275/2024 del 25/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30277/2024 del 25/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30278/2024 del 25/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30296/2024 del 25/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →