Sentenza del 28/12/2016 n. 27160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza. Il primo motivo riguardava la pretesa omessa o insufficiente motivazione della sentenza e la dedotta illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo e parziale, nonché l'uso di presunzioni a catena, la motivazione per relationem e l'omessa pronuncia sulle risultanze della contabilità. Il secondo motivo contestava l'assoggettamento a imposizione delle operazioni di ricondizionamento delle autovetture, sostenendo che si trattasse di rimborsi di spese anticipate nell'ambito di un mandato con rappresentanza, esclusi dall'IVA ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo motivo mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di una reale lacuna o illogicità della motivazione. La CTR aveva invece fornito una motivazione ritenuta congrua, basata sul processo verbale della Guardia di Finanza e sugli elementi indicativi di ricavi non dichiarati e di una condotta evasiva abituale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto né riprodotto il contenuto degli accordi di mandato e delle fatture rilevanti, impedendo alla Corte di verificare la qualificazione delle somme come rimborsi non imponibili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento analitico-induttivo
La norma consente la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base di presunzioni qualificate quando gli elementi acquisiti dall'Amministrazione evidenziano attività non dichiarate o irregolarità contabili sostanziali.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 40 e 41-bis
Riguardano rispettivamente l'accertamento nei confronti di soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e l'accertamento parziale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la verifica parziale estesa agli anni precedenti sulla base di elementi indicativi dell'abitualità della condotta evasiva.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54
Consente la rettifica della dichiarazione IVA sulla base delle risultanze dei controlli e degli elementi acquisiti, compresi quelli emergenti dal processo verbale della Guardia di Finanza.
D.P.R. n. 633/1972, art. 15
Esclude dalla base imponibile IVA determinate somme, tra cui le anticipazioni effettuate in nome e per conto del mandante, purché siano adeguatamente documentate e riconducibili a un effettivo mandato con rappresentanza. La Corte non ha esaminato nel merito l'applicabilità della norma perché il ricorso non conteneva gli elementi documentali necessari.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 2, lett. h)
In caso di prestazioni gratuite o di sconti, la relativa circostanza deve risultare dalla fattura secondo le modalità previste dalla norma. La mancata indicazione documentale costituiva un ulteriore elemento ostativo alla tesi della gratuità delle operazioni di ricondizionamento.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare e riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti sui quali fonda le proprie censure, in modo da consentire alla Corte di valutarle senza consultare autonomamente il fascicolo dei precedenti gradi.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente sulle questioni rilevanti.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la società se ne è avvalsa, ma la memoria non ha superato i vizi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della credibilità degli elementi già esaminati dai giudici di primo e secondo grado; occorre dimostrare uno specifico vizio giuridico o una motivazione realmente mancante, apparente, contraddittoria o illogica.
- Un accertamento tributario può fondarsi sulle risultanze di un processo verbale della Guardia di Finanza, anche mediante motivazione per relationem, purché l'atto richiami elementi concreti e consenta al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.
- La tenuta regolare della contabilità non esclude automaticamente un accertamento analitico-induttivo quando l'Amministrazione disponga di elementi presuntivi specifici, concordanti e idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.
- Per invocare l'esclusione dall'IVA dei rimborsi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 è necessario dimostrare documentalmente l'esistenza di un mandato con rappresentanza, l'effettivo sostenimento delle spese in nome e per conto del mandante e la loro precisa contabilizzazione.
- Nel ricorso per cassazione gli atti, i contratti e le fatture decisivi devono essere indicati e, quando necessario, trascritti o riprodotti; il rinvio generico ai documenti del fascicolo comporta il rischio di inammissibilità.
- La qualificazione di un'attività come gratuita o come mero rimborso non dipende soltanto dall'affermazione della parte, ma deve risultare dal contratto, dalle fatture e dalla complessiva documentazione contabile e commerciale.
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